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2 Marzo 2022

Contabilizzazione credito di imposta ricerca e sviluppo: come e quando

Sostenere costi di ricerca e sviluppo può avere un sensibile impatto sui conti di un’azienda. In alcuni casi si tratta di progetti pluriennali o di investimenti ingenti per puntare su un nuovo prodotto o stravolgere un processo produttivo.

Per questo motivo la capitalizzazione è solo un’opzione.

Costi di R&S imputati a conto economico

Nel caso in cui le spese di R&S siano contabilizzate a conto economico verrà rilevato un contributo in conto esercizio, nella voce A5 “altri ricavi e proventi”.

Dunque il credito d’imposta R&S&I&D, per la sua natura di contributo in conto esercizio, va rilevato:

  1. nell’attivo di stato patrimoniale, voce CII5-bis come credito tributario nell’anno di maturazione ovvero di sostenimento delle spese ammissibili;
  2. a conto economico, in contropartita al credito tributario, alla voce A5 “Altri ricavi e proventi”.

Costi di sviluppo capitalizzati

I costi di sviluppo, derivanti dall’applicazione dei risultati della ricerca, sostenuti nel periodo d’imposta possono essere capitalizzati alla voce BI 2 previo consenso del collegio sindacale. Tali costi, per essere capitalizzati dovranno:

  • essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili (diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione sono stati sostenuti);
  • essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse (fattibilità tecnica di prodotto o processo);
  • essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo almeno da coprire i costi con i ricavi del progetto.

Per quanto concerne l’ammortamento dei costi di sviluppo essi sono ammortizzati secondo la loro vita utile oppure, nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, entro un periodo non superiore a cinque anni.

Fino a che l’ammortamento dei costi di sviluppo non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

Dunque il credito d’imposta R&S&I&D, per la sua natura di contributo in conto impianti, va rilevato:

  • nell’attivo di stato patrimoniale, voce CII5-bis come credito tributario nell’anno di effettivo sostenimento dei costi;
  • a conto economico, in contropartita al credito tributario, applicando uno dei due metodi previsti dall’Oic 24 (metodo diretto e indiretto) per commisurare il contributo gradualmente lungo la vita utile dell’immobilizzazione immateriale.

I due metodi alternativi sono:

  • metodo indiretto, che prevede la rilevazione di un provento alla voce A5 “altri ricavi e proventi” di conto economico e l’iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione immateriale iscritta, che sarà ammortizzata per il costo “lordo”;
  • metodo diretto, che prevede la diretta riduzione del costo sostenuto dell’immobilizzazione a cui si riferisce il contributo, con ammortamento dell’importo delle spese di sviluppo al netto del contributo.

Con il metodo indiretto sono imputati al conto economico:

  • gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni immateriali;
  • gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio.

Con il metodo diretto sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione immateriale al netto dei contributi.

Costi di sviluppo in bilancio

In caso di capitalizzazione dei costi di sviluppo la nota integrativa, ai sensi dell’articolo 2427 cod. civ., deve contenere indicazioni:

  • sulla loro composizione,
  • sulle ragioni di iscrizione in stato patrimoniale,
  • sui criteri di ammortamento.
  • Nella relazione sulla gestione, ai sensi dell’articolo cod. civ., devono essere indicate le attività di R&S svolte nell’esercizio.

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