Nell’ultimo periodo, con l’obiettivo di fronteggiare il Covid, il Governo è intervenuto prevedendo diversi ristori per le aziende, con un focus per quei settori costretti alla chiusura temporanea.
Inoltre, alcuni di questi crediti sono stati strutturati in modalità differenti rispetto ai soliti crediti di imposta, prevedendo infatti la cedibilità degli stessi, al fine di ottenere una liquidità immediata di breve periodo.
Nella stessa tipologia vengono fatti confluire anche i crediti maturati in merito a lavori di ristrutturazione – e non solo – qualificati come Superbonus, e riservati ai privati e alle aziende dedite all’esercizio di speciali attività.
Con l’introduzione di questa alternativa tra utilizzo del credito o cessione, quindi, si è venuta a creare un po’ di confusione tra i contribuenti, i quali, con l’avvento del nuovo assetto del piano Industria 4.0 si pongono quesiti su come poter utilizzare questa ulteriore tipologia di credito di imposta.
Bisogna considerare che la natura e la ratio delle normative sono nettamente differenti tra loro:
Infatti, i fondi a sostegno del piano transizione 4.0 non provengono da risorse aggiuntive, né rientrano nel temporary framework. Ed è inoltre la stessa legge di bilancio che esprime la sola possibilità di fruire dei crediti industria 4.0 in compensazione.
A meno che il Legislatore non intervenga appositamente per disciplinare tale aspetto quindi, ad oggi, i crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, per attività di ricerca e sviluppo, innovazione e ideazione estetica e formazione 4.0 non sono cedibili a terzi.
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