La presente sezione va compilata dai contribuenti che optano o comunicano, nel quadro OP, l’adesione al regime agevolativo cosiddetto “Patent box” di cui all’art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito “decreto”). I contribuenti compilano i righi da RS530 a RS532 al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei beni in software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei citati costi. Il contribuente ha l’onere di comunicare annualmente all’Amministrazione finanziaria, in vigenza di validità dell’opzione per il Patent Box, il possesso della documentazione idonea al fine di beneficiare della disapplicazione della sanzione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tale onere non viene meno nel caso in cui non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili, in relazione ai quali la normativa di riferimento impone di esercitare una nuova opzione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Nei righi da RS530 a RS532 vanno riportati esclusivamente i dati riferiti ai beni per i quali è esercitata l’opzione con la presente dichiarazione (quadro OP). In particolare, va indicato:
Qualora in uno o più periodi d’imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 del decreto siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al citato comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Pertanto, nell’ipotesi descritta, nei righi da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione si ottiene un titolo di privativa industriale riportando le informazioni richieste. In particolare, nei campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, oltre ai costi sostenuti nel presente periodo d’imposta anche quelli sostenuti in vista della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali negli otto periodi d’imposta precedenti e va barrata la casella “Comma 10-bis”. Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia con riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione occorre compilare più righi utilizzando moduli aggiuntivi.
Si ricorda che l’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP). L’opzione è esercitata compilando il rigo OP21 e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. I soggetti interessati esercitano l’opzione barrando la casella “1” (“Opzione”). La casella “2” (“Possesso documentazione”) va barrata per comunicare il possesso della documentazione idonea relativa al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione. Alla scadenza dei cinque periodi d’imposta di durata dell’opzione è possibile optare nuovamente per la disciplina “Patent box” con le stesse modalità.
Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
All’interno del rigo IP10, in colonna 2 va indicato il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146).
All’interno del rigo IP43, con il codice 16, va indicato il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146).
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