Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24 vanno utilizzati i codici tributo “6936” e “7077”. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e dall’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010. Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative introdotte dai predetti commi della citata legge effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità e i termini definiti con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (comma 1059).
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU5 va indicato:
Inoltre, nella sezione II, vanno compilati i righi RU130 e RU140 nei quali vanno indicati, rispettivamente, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, nonché quelli effettuati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, ed entro il 2025, per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto, e gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2026 per i quali entro il 31 dicembre 2025 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto.
In particolare, nei predetti righi vanno compilate:
Con il codice credito “T6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, istituito dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, riconosciuto alle imprese che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 luglio 2024 sono definite le modalità attuative del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025.
L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “7072”. Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
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