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8 Luglio 2022

Formazione 4.0: definite le regole per le maxi aliquote

Lo scorso Maggio, con la pubblicazione del Decreto Aiuti, il Governo aveva annunciato alcune modifiche a valere sul credito di imposta formazione 4.0 del Piano Transizione 4.0: aliquota del 50% per i software 4.0 e la possibilità di arrivare fino al 70% per le attività formative 4.0 delle piccole imprese. Quest’ultima casistica vede il rispetto di alcuni requisiti che il Ministero avrebbe dovuto specificare in un successivo decreto attuativo.

Con la sua divulgazione possiamo ora capire bene come ottenere la maxi aliquota.

Cosa cambia con le nuove aliquote del credito formazione 4.0?

Le modifiche introdotte dal Decreto Aiuti, prevedono che in caso di attività formative 4.0 realizzate da aziende di piccola dimensione, potranno fruire di un credito di imposta pari al 70% dei costi sostenuti e non più del 50% come previsto in precedenza.

Allo stesso modo, le imprese di medie dimensioni potranno fruire di una percentuale di beneficio del 50% e non più del 40% come finora accadeva.

Nulla cambia invece per le grandi imprese, nel cui caso la percentuale di bonus fiscale resta fissa al 30%.

Anche i massimali di beneficio restano invariati con 300 mila euro per le piccole imprese, 250 mila euro per le medie e 300 mila euro per le grandi.

Da quando sono attive le nuove aliquote del credito formazione 4.0?

Il Decreto Aiuti dispone che le novità normative si applicheranno a tutti i percorsi formativi avviati dopo il 18 maggio 2022.

Come si accede alle nuove aliquote del credito formazione 4.0?

L’introduzione delle nuove aliquote risulta premiale solo se le aziende soddisfano un ulteriore requisito, ossia che la formazione sia erogata da soggetti qualificati.

Per contro, in assenza di questo ulteriore requisito, il Decreto Aiuti penalizza l’accesso alla misura, poiché le normali aliquote previste dal Credito Formazione 4.0 vengono abbassate, divenendo:

  • 40% per le piccole imprese;
  • 35% per le medie imprese.

Chi sono i soggetti qualificati per il credito formazione 4.0?

Il Decreto attuativo conferma e aggiunge nuovi formatori considerati “qualificati”.

Affianco ai confermati:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
  • Istituti tecnici superiori;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37troviamo anche:
  • Competence Center
  • European Digital Innovation Hub

Ci sono ulteriori requisiti?

Il Decreto attuativo non si è limitato a specificare chi siano i soggetti qualificati per l’accesso alle percentuali di credito di imposta maggiorate, bensì introduce ulteriori “ostacoli” all’accesso alle maggiorazioni.

  • Primo accertamento delle conoscenze di base e/o specifiche dei discenti

Dovrà essere somministrato un primo test standardizzato tramite apposita piattaforma telematica, i cui criteri e modalità saranno specificati in un ulteriore decreto in via di pubblicazione nei prossimi 30 giorni.

  • Impostazione del corso sulla base di linee guida ministeriali

Sulla base dei risultati pervenuti dal questionario, il soggetto formatore stilerà il piano formativo, ma sempre sulla base di linee guida che saranno indicate dal Ministero. Il corso dovrà avere una durata minima di 24 ore.

  • Modalità di esecuzione delle attività formative

La formazione potrà avvenire sia in presenza che in modalità telematica, sempre che siano rispettati tutti i criteri di controllo dell’effettiva partecipazione continuativa e la verifica dei risultati raggiunti.

  • Test Finale

La maggiorazione del credito è anche subordinata al superamento di un test finale. Anche in questo caso, al pari del primo “test di ingresso”, i criteri e le modalità verranno definite sempre dal Ministero.

Inoltre, il soggetto formatore dovrà rilasciare apposito attestato di certificazione delle conoscenze acquisite/ consolidate.

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