7 Maggio 2026
Iper ammortamento: condiviso il decreto attuativo definitivo. Cosa cambia per le imprese
Il nuovo iperammortamento entra nella fase operativa. Con il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 4 maggio 2026, prende forma la disciplina che riporta al centro della politica industriale italiana un meccanismo noto alle imprese: non più un credito d’imposta da compensare, ma una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni, destinata a ridurre il reddito imponibile attraverso quote di ammortamento e canoni di leasing più elevati.
La misura, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, riconducibili agli allegati IV e V della legge n. 199/2025, e gli investimenti destinati all’autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili. Il perimetro temporale è ampio: sono agevolabili gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il decreto chiarisce inoltre che, per i beni materiali e immateriali, il completamento dell’investimento va individuato secondo le regole generali dell’articolo 109 del Tuir (ad eccezion fatta che la comunicazione di fine investimento deve attendere l’avvenuta interconnessione per essere inviata), mentre per gli impianti energetici rileva la data di fine lavori.
La logica della nuova agevolazione è semplice da spiegare, ma richiede un’attenta gestione documentale. L’impresa non ottiene un contributo immediato, bensì una deduzione maggiorata nel tempo. Il costo fiscalmente riconosciuto viene incrementato ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La misura della maggiorazione è pari al 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e al 50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.
Da un punto di vista operativo, è centrale il ruolo del GSE. Il decreto costruisce una procedura scandita da più comunicazioni:
- una comunicazione preventiva per ciascuna struttura produttiva,
- una comunicazione di conferma dell’investimento e,
- a lavori conclusi, una comunicazione di completamento.
La prima serve a indicare l’impresa, la struttura produttiva, la tipologia e l’ammontare degli investimenti, nonché le date previste di interconnessione o di entrata in funzione. La seconda, da trasmettere entro sessanta giorni dall’esito positivo del GSE, deve documentare il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per il leasing, il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto e con l’impegno assunto dalla società concedente verso il fornitore.
Il completamento dell’investimento apre poi la fase decisiva. Una volta realizzata l’interconnessione dei beni 4.0 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028. Il decreto ammette comunicazioni anche riferite a uno o più beni, purché collegati alla medesima comunicazione di conferma. È un aspetto non secondario, perché consente alle imprese di gestire investimenti articolati senza dover necessariamente attendere la conclusione integrale di un programma più ampio.
La fruizione della maggiorazione non è automatica. Il beneficio rileva dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. In ogni caso, la fruizione resta subordinata all’esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE. Questo passaggio segna una differenza importante rispetto alla percezione, talvolta semplificata, delle agevolazioni fiscali: il diritto al beneficio non nasce dalla sola effettuazione dell’investimento, ma dal rispetto dell’intero percorso procedurale e documentale previsto dal decreto.
Il decreto introduce anche un monitoraggio periodico. Dal momento della prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, l’impresa deve inviare entro il 20 gennaio di ciascun anno una comunicazione periodica con le informazioni sugli investimenti effettuati, sul costo sostenuto e sulla previsione di utilizzo del beneficio. Entro il successivo 30 giugno deve poi trasmettere una comunicazione integrativa con il relativo piano di ammortamento e l’indicazione delle quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio. Tutto passa dalla piattaforma informatica nell’“Area Clienti” del sito GSE, accessibile tramite SPID o CIE.
Sul piano tecnico, il decreto conferma un impianto rigoroso. Le caratteristiche dei beni, la loro riconducibilità agli allegati IV e V, l’interconnessione e, per gli impianti energetici, il rispetto dei requisiti specifici devono essere provati tramite perizia tecnica asseverata o attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati. A questa documentazione si aggiunge la certificazione contabile, necessaria per attestare l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa.
La parte energetica è una delle componenti più interessanti del nuovo impianto. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, inclusi gruppi di generazione, trasformatori, misuratori, impianti per energia termica utilizzata come calore di processo, servizi ausiliari e sistemi di stoccaggio. Il dimensionamento degli impianti elettrici deve però rispettare un limite preciso: la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
L’apertura ai beni extra-Ue rappresenta un ulteriore tassello del quadro. Il decreto fiscale n. 38/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, è intervenuto sulla legge di Bilancio 2026 eliminando dall’articolo 1, comma 427, il riferimento ai beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. La modifica si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Resta centrale il tema dei controlli. Il GSE, sulla base della convenzione con il Ministero, verifica la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dalla legge e dal decreto attuativo. L’impresa deve conservare e rendere disponibile la documentazione necessaria, incluse perizie, attestazioni, fatture, documenti di trasporto e documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati. La decadenza può scattare, tra l’altro, in caso di assenza dei requisiti, documentazione irregolare non sanabile, mancata conservazione dei documenti, false dichiarazioni, impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili all’impresa o trasferimento del bene all’estero senza sostituzione con un bene nuovo di caratteristiche analoghe o superiori.
Un punto molto atteso riguarda il rapporto tra iperammortamento e concordato preventivo biennale. La questione nasce dalla natura stessa del CPB: se il reddito imponibile è concordato in anticipo, la deduzione maggiorata degli ammortamenti rischia di perdere efficacia concreta, perché non incide sul reddito effettivo ma su un reddito predeterminato. Prima dell’intervento correttivo, diversi commenti tecnici avevano evidenziato il rischio di incompatibilità sostanziale tra adesione al concordato e fruizione piena dell’iperammortamento.
Le fonti di stampa specializzata più recenti segnalano che, in sede di conversione del decreto fiscale n. 38/2026, è stato integrato il meccanismo di calcolo del reddito concordato, così da considerare la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing collegata all’iperammortamento tra gli elementi rilevanti nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato. Il Sole 24 Ore ha dato conto dell’intervento parlando dell’iperammortamento “nel calcolo del concordato”; altre fonti fiscali hanno ricostruito la modifica come un superamento del precedente blocco alla deduzione 4.0 per i soggetti aderenti al CPB.
Per il coordinamento con il concordato preventivo biennale occorre fare riferimento al testo risultante dalla conversione e agli atti ufficiali aggiornati, oltre che ai prossimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Il dato di fondo, secondo le ricostruzioni tecniche disponibili, è comunque chiaro: il legislatore è intervenuto per evitare che l’adesione al CPB sterilizzi il vantaggio fiscale dell’iperammortamento, rendendo possibile il coordinamento tra i due istituti.
Per le imprese, il messaggio è duplice. Da un lato, il ritorno dell’iperammortamento rende nuovamente conveniente programmare investimenti in macchinari, software, sistemi digitali e impianti energetici con una logica industriale di medio periodo. Dall’altro, la misura richiede una governance puntuale: non basta acquistare il bene, ma occorre presidiare tempi, comunicazioni, acconti, interconnessione, perizie, certificazioni contabili e conservazione documentale.
Il nuovo incentivo, quindi, non è una misura “automatica” né una semplice riedizione del passato. È uno strumento potente, ma selettivo, costruito per premiare investimenti realmente tracciabili, tecnicamente qualificati e coerenti con la trasformazione digitale ed energetica dell’impresa. Chi si muove per tempo potrà integrare la scelta fiscale con la pianificazione industriale; chi sottovaluta gli adempimenti rischia invece di perdere il beneficio o di esporsi a recuperi, interessi e sanzioni.