Il MISE ha reso noto il piano Transizione 4.0, prorogando i tre pilastri (investimenti strumentali, ricerca e innovazione e formazione) fino al 2022.
Maggiore quindi l’arco temporale di intervento e di beneficio e maggiori anche le spese ammissibili – come nel caso della formazione e degli investimenti strumentali – nonché le aliquote applicate per il calcolo dei benefici spettanti.
Già nel 2020 il credito investimenti aveva esteso la propria platea di possibili beneficiari anche al settore agricolo, finora escluso da questo tipo di agevolazione, che quindi, pur avendo carattere generale, nella pratica si configurava come limitata.
Con la bozza della Manovra di Bilancio, un’attenta analisi del testo normativo permette di individuare una sottile novità ma con possibili effetti a cascata rilevanti.
Il comma 14 dell’art. 184, infatti, alla lettera b, riporta la seguente dicitura: “al comma 199, primo periodo, le parole: “reddito d’impresa” sono sostituite dalle seguenti: “reddito dell’impresa””
Così facendo, sembrerebbero ammesse tutte le imprese che producano reddito, indipendentemente dalla modalità di determinazione, includendo quindi anche le società agricole.
D’altra parte però, il punto non viene sviluppato dalla Relazione Illustrativa, che si limita a specificare che il comma sopra richiamato è finalizzato a “meglio chiarire l’ambito applicativo dell’agevolazione.”
Ci aspettiamo che il nodo venga sciolto nei prossimi mesi, con circolari ufficiali o dell’Agenzia delle Entrate, rinnovata come autorità garante e di controllo al fianco del Ministero.
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