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4 Aprile 2024

Registrazione degli aiuti di stato nel RNA

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Legge n.39/2024 (art. 7 comma 4), slittano le tempistiche per l’Agenzia delle Entrate per la registrazione degli aiuti di Stato 2023 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Breve excursus storico

Il primo riferimento normativo che regolamenta la registrazione degli aiuti di stato risale all’articolo 10 del DM del 31 maggio 2017 n. 115, il quale disponeva che, ai fini dei controlli previsti dal medesimo decreto, gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione fossero registrati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA) nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Inoltre, gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche che si intendevano concessi, fossero registrati nell’RNA, nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale erano dichiarati. A tali adempimenti dovevano provvedere l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli e gli altri soggetti competenti preposti.

Successivamente l’articolo 35 del DL del 21 giugno 2022 n.73 ha stabilito che con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione, i termini di registrazione nell’RNA fossero prorogati secondo le seguenti tempistiche:

  • dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, prorogati al 30 giugno 2023;
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, prorogati al 31 dicembre 2023.

Scadenze e proroghe

In base a quest’ultima disposizione, quindi, l’Agenzia delle Entrate aveva tempo fino al 30 giugno 2023 per la registrazione nell’RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.
L’articolo n.22 comma 2 del DL 198/2022 è invece intervenuto sul comma 1 dell’art.35 del DL 73/2022, andando ulteriormente a modificare i termini di scadenza, estendendoli come segue:

  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2023)
  • dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;
  • dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.

Con il nuovo decreto legge 39/2024 i suddetti termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024, sono stati prorogati al 30 novembre 2024.

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