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19 Dicembre 2023

Regime de minimis: dal 2024 nuove soglie per gli aiuti di Stato

Con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea (precisamente il n. 2023/2831), arriva una novità molto gradita dalle imprese: cambia il regime de minimis, o meglio, la soglia del regime di aiuti viene innalzata di 100.000,00 € per triennio.

La motivazione? La Commissione Europea dispone all’interno del Regolamento che l’obiettivo dell’innalzamento del plafond è combattere l’inflazione, anche sulla base delle previsioni effettuate per il prossimo periodo (il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 01 gennaio 2024, fino al 31/12/2030).

Ma che cos’è il regime de minimis?

Il de minimis è regime di aiuti valido a livello europeo secondo cui un’impresa, nell’arco di un triennio, può ricevere aiuti per un importo totale di 300.000,00 €.

Lo scopo del regime de minimis è quello di permettere agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese, tramite la concessione di aiuti di modesta entità senza dover attendere l’autorizzazione da parte della Commissione, semplificando e velocizzando le procedure.

Chi riguarda il regime de minimis?

Il de minimis si applica alle imprese e alle imprese uniche di tutti i settori, ad eccezione de:

  • Produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
  • Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
  • Produzione primaria di prodotti agricoli;
  • Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • Esportazioni.

Un’impresa si considera “unica” quando tra due o più imprese si configura una delle seguenti relazioni:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
  • le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra citate per il tramite di una o più altre imprese;

In questo caso quindi il tetto massimo dei 300 mila euro andrà conteggiato sul “gruppo di imprese” e non rispetto alla singola realtà imprenditoriale.

Come si calcola il regime de minimis?

Abbiamo visto come il tetto dei 300 mila euro valga sulla base di un triennio. Ma come conteggiarlo correttamente?

Il plafond è a base mobile, pertanto se in un determinato anno ho bisogno di sapere se rischio di eccedere dai massimali previsti, andrò a calcolare la sommatoria di aiuti ottenuti negli ultimi tre esercizi precedenti.

Occorre considerare un aspetto molto importante: la concessione dell’aiuto coincide con il momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti (solitamente tramite un “provvedimento di concessione”. È ininfluente invece la data di erogazione dei suddetti aiuti.

Cosa succede in caso di operazioni straordinarie?

Il Regolamento tratta nello specifico i casi di fusioni, acquisizioni o scissioni.

Nei primi due casi, occorre tener conto di tutti gli aiuti precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. È fondamentale sottolineare che gli aiuti concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione invece, l’importo degli aiuti resta assegnato all’impresa che ne ha fruito, che corrisponde solitamente all’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti. Se l’attribuzione non è possibile, allora gli aiuti dovranno essere ripartiti in maniera proporzionale in base al valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data di scissione.

Cos’altro c’è da sapere?

Altri punti interessanti riguardano la facoltà di cumulo degli aiuti in de minimis con altri aiuti di identica natura, anche se di competenza del precedente regolamento.

In ultimo, è prevista per il 2026 la costituzione di un registro europeo degli aiuti di stato, che sarà catalizzatore e riferimento dei registri eventualmente presenti nei singoli Stati Membri.

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