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2 Maggio 2023

Patent box: implicazioni nel Modello Redditi a seguito del ricalcolo

A seguito della pubblicazione della circolare 5/E/2023 sul “nuovo patent box” a cura dell’Agenzia delle Entrate, è necessario procedere al ricalcolo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design eventualmente fruiti.

Ricordiamo infatti che con il nuovo regime introdotto dalla L. 234/2021, le due misure agevolative, Patent Box da un lato e Credito di imposta dall’altro, sono cumulabili, purché non si superi l’entità dei costi sostenuti. Tale impostazione deve anche tener conto delle regole previste per il Credito di imposta, nelle sue varie declinazioni, che, a partire dal 2020, va assunto «al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili».

Secondo quanto stabilito nella Circolare 5/2023 dunque, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che:

  • La base imponibile del credito R&S deve essere assunta al netto del beneficio fiscale del Patent Box;
  • Pertanto, sarà necessario procedere alla parziale restituzione del credito d’imposta eventualmente già fruito, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • L’obbligo di restituzione opera anche quando il contribuente fruisce della maggiorazione “ordinaria” e non è quindi prevista esclusivamente in caso di recapture.

 

L’Agenzia inoltre non ha specificato la necessità di presentare alcuna dichiarazione integrativa, per cui nella prossima dichiarazione dei redditi (stando anche ad alcune risposte informali rese dalla Divisione contribuenti dell’Agenzia, assenti nelle istruzioni) si dovrebbe operare come di seguito esposto e richiamato dal Sole 24 Ore:

  • se la quota di credito da restituire non è stata ancora utilizzata, va ridotto il residuo da riportare nel rigo RU12 (avendo cura di barrare la colonna 1);
  • se la quota di credito è stata utilizzata nel periodo d’imposta e viene riversata entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, va compilato il rigo RU6 indicando quanto compensato e nel rigo RU8 la parte riversata. Ad esempio, se per il 2022 matura un credito pari a 100 che viene compensato per intero entro il 31 dicembre 2022 ma poi una quota, pari a 20, è riversata in attuazione della circolare, va compilato il rigo RU5 indicando 100, il rigo RU6 indicando 100, il rigo RU8 indicando 20 e nel rigo RU12 va indicato zero (avendo cura di barrare la colonna 1);
  • se la quota di credito da restituire è stata usata in anni precedenti e, quindi, non ci sono residui di credito da riportare è sufficiente che il soggetto proceda al riversamento indicando solo la quota da riversare nel rigo RU8.

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