Dopo il tax credit per le rimanenze di magazzino e il credito di imposta per attività di ideazione estetica e design, il MiSE torna a parlare di una delle ultime misure ideate a sostegno dell’industria del tessile, della moda e degli accessori.
Questa misura era già stata prevista dall’art. 38-bis del Decreto Rilancio, seguito dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 2020 in cui venivano individuati tutti i codici ATECO idonei a partecipare alla misura.
Si passa dalla fabbricazione di articoli in materie tessili, alla sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, alla fabbricazione di calzature e bigiotteria e articoli simili, nonché ombrelli, chiusure lampo, parrucche e affini.
Da ultimo, il Decreto Ministeriale del 18 maggio ha inserito nuovi settori ammissibili, estendendo la portata del contributo anche alle attività di Design e Moda e Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale.
Per quanto un intervento estensivo di questo tipo possa far credere che i tempi attuativi della misura siano brevi, ad oggi purtroppo risulta ancora assente un decreto attuativo che indichi termini e modalità di utilizzo della misura.
Nell’attesa di nuove informazioni, approfondiamo le caratteristiche della misura.
La misura si rivolge alle imprese di piccola dimensione attive nell’industria tessile, della moda e degli accessori, da non più di cinque anni. Parliamo quindi di Start up.
Per accedere al contributo a fondo perduto, le aziende dovranno presentare dei progetti che riguardino:
Per poter vantare il contributo previsto, con un aliquota del 50%, le spese di progetto ammesse a rendicontazione sono:
Inoltre, i progetti presentati dovranno prevedere spese di entità minima di 50 mila euro e non superare i 200 mila euro. Le attività potranno iniziare solo dopo la presentazione della domanda di contributo e concludersi in un tempo massimo di 18 mesi.
Il soggetto gestore che si occuperà della valutazione delle domande e dell’emissione delle risorse, potrà erogare il contributo in 2 quote.
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