Sconosciute le nuove finestre temporali per sottomettere nuovamente le domande agevolative, ma quanto meno è stata disposta ufficialmente, e in anticipo rispetto alle tempistiche ipotizzate, la proroga di accesso al Fondo Nuove Competenze.
In tale documento sono inseriti anche alcuni chiarimenti importanti sul lato operativo della misura.
In primo luogo, si specifica che le attività devono essere avviate successivamente all’approvazione della domanda. Non saranno validate quindi le attività formative svolte nel periodo di attesa che intercorre tra la presentazione della domanda e l’approvazione della domanda.
Si ribadisce poi l’impossibilità di includere nei piani formativi dipendenti che siano in cassa integrazione, poiché le ore di formazione devono coincidere con le ore lavorative. Per tale motivo è opportuno intervenire con un’attività preventiva di pianificazione, prevedendo ad esempio dei periodi sospensivi della cassa per poter svolgere la formazione. E’ inoltre stato chiarito che il periodo di cassa può terminare anche il giorno prima di quello di inizio della formazione.
Trattandosi poi di ore che coincidono con l’orario di lavoro, i dipendenti coinvolti nel piano formativo non possono opporsi alle attività previste.
Importante precisazione è stata fornita in caso di aziende prive di rappresentanze sindacali.
Sul punto è stato affermato che andranno applicati i principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi interconfederali. Gli accordi potranno essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale. E’ sufficiente siano sottoscritti da una sola organizzazione sindacale, purchè sia la maggiormente rappresentativa a livello aziendale.
Ricordiamo che non esiste un numero massimo di dipendenti da poter coinvolgere e che non influisce l’inquadramento contrattuale.
Non ci resta quindi che attendere le nuove tempistiche.
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