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26 Settembre 2023

Credito R&S: quello che c’è da sapere sulla certificazione delle attività

È stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a favorire l’applicazione, in condizioni di certezza operativa da parte delle imprese, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.

Il provvedimento deve ancora approdare in Gazzetta Ufficiale e darà continuità con quanto stabilito dal decreto legge 73/2022 dello scorso anno, anche denominato “Decreto Semplificazioni”.

Viene quindi definita più nel dettaglio la facoltà, per le imprese, di richiedere una certificazione in grado di attestare la natura degli investimenti effettuati o da effettuare, classificandoli, in base alle loro caratteristiche e obiettivi nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.

Il nuovo dpcm ha lo scopo quindi di istituire un apposito albo dei certificatori, per il quale però si rende necessario un ulteriore decreto direttoriale per stabilire le modalità di iscrizione.

Ricordiamo che sul tema delle certificazioni era già intervenuta anche la Legge di Bilancio 2023, stabilendo che le certificazioni potessero essere richieste a patto che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano fossero già state constatate con processo verbale di constatazione, in linea con il filone dell’istituto della Sanatoria.

soggetti che potranno svolgere questo ruolo sono i seguenti:

  • professionisti;
  • società;
  • enti di ricerca;
  • università.

La certificazione dovrà contenere i seguenti elementi:

  • le informazioni relative a capacità organizzative e competenze tecniche dell’impresa, per attestare l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
  • la descrizione dei progetti realizzati o in corso di realizzazione e delle fasi di realizzazione;
  • le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta;
  • la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di assenza di situazioni di conflitto di interesse, in quanto coniuge o parente entro il quarto grado o di partecipazione;
  • tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa.

Nonostante sia passato più di un anno dall’introduzione, ci sono ancora ulteriori elementi di non poco conto: un esempio è il background di esperienza dei presunti certificatori e il perimetro di responsabilità.

Ulteriore problema è la sovrapposizione e il poco tempo tra l’entrata in vigore del decreto (privo di attuativo) e il termine del prossimo 30 novembre 2023 per aderire alla sanatoria dei crediti dal 2015 al 2019.

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