Con il Decreto Semplificazioni arriva anche il potenziamento del credito di imposta per la ricerca sui farmaci. Al contrario di quanto previsto in precedenza, l’agevolazione spetterà anche alle attività qualificabili come ricerca e sviluppo sui medicinali anche non nuovi.
Il Decreto Sostegni-bis aveva introdotto un tax credit specifico per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi. L’aliquota è del 20% delle spese, fino ad un importo massimo di 20 milioni annui.
La dotazione finanziaria pluriennale è di 787.3 milioni di euro da spalmare sugli esercizi 2021-2030 compresi.
A differenza del classico credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, il bonus in questione spetta anche alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia sulla base di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri stati UE, nello spazio economico europeo o in Stati esteri, purchè inclusi nella White List.
Il requisito di novità riferito al farmaco limitava il raggio di azione del credito di imposta. Anche perché l’innovatività di un farmaco è soggetto ad un iter ben specifico. Per ampliare la platea di possibili beneficiari, il Dl Semplificazioni interviene su questo aspetto, prevedendo che il tax credit sia applicabile ai costi di ricerca e sviluppo riguardanti qualunque medicinale, anche non innovativo e anche già presente sul mercato.
Non essendo intervenuto sull’ambito temporale degli investimenti, sembra che le novazioni normative possano applicarsi retroattivamente sulle spese sostenute dal 1 giugno 2021.
Resta in comune con il classico credito di imposta per ricerca e sviluppo la modalità di qualificazione delle spese, occorrendo riferirsi al Manuale di Frascati.
Il credito di imposta non concorre alla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Inoltre, non rileva ai fini del calcolo delle percentuali di deducibilità.
Non è però cumulabile con altri incentivi sotto forma di credito di imposta per le stesse spese di ricerca e sviluppo sostenute.
L’utilizzo può avvenire esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.
In ultimo, non si applica alcun limite di compensazione.
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