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23 Settembre 2021

Tris di chiarimenti 4.0

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 3 risposte ad interpelli diversi, tutti riguardanti il credito di imposta per investimenti in beni strumentali. A breve distanza dalla tanto attesa Circolare 9/E dello scorso luglio, l’Agenzia torna a fornire chiarimenti particolari e a tratti opinabili.

Vediamo nel dettaglio i vari casi.

Risposta n. 602

Quesito: La società istante svolge principalmente le attività di produzione di calcestruzzo pronto per l’uso. Nel corso del 2020 ha acquistato una pala gommata dal valore di circa 200.000,00 € con ordine datato 3/11/20. La macchina viene consegnata l’11/12/20 e il 15/12/20 è stata emessa la fattura per il 10% di acconto. Il certificato di collaudo viene rilasciato il 31/12/20. Nella stessa data l’Amministratore procede con la dichiarazione sostitutiva e solo i primi giorni di gennaio 2020 procedono al giuramento della perizia.

Quando è possibile iniziare a fruire del credito?

L’Agenzia delle Entrate fa rientrare l’investimento nella normativa del 2021, poiché pur essendoci un ordine confermato al 3/11/2020, la quota di acconto non è sufficiente né è avvenuta entro i termini per la prenotazione dell’agevolazione. Inoltre, essendo sufficiente la dsan resa dal Legale Rappresentante per i beni di valore inferiore ai 300.000,00 €, il fatto che il giuramento sia avvenuto nell’esercizio successivo non influisce sull’utilizzo del credito. L’azienda può infatti fruire della prima quota dal 31/12/2020 e nel 2021 procedere alla compensazione della seconda.

Risposta n. 603

Quesito. La società istante esercita l’attività di noleggio gru. Nel corso del 2020 effettua due investimenti, uno dei quali è stato consegnato il 05/02/2021 ma interconnesso il 22/12/2020. La richiesta riguarda la corretta dicitura da apporre sulla documentazione.

L’Agenzia risponde in maniera spontanea circa i dubbi sulla possibile interconnessione anticipata rispetto la consegna effettiva del bene. Circa l’eventuale regolarità delle diciture da apporre sulla documentazione inerente gli investimenti,  ribadisce la facoltà di poter “correggere” la documentazione che sia priva o che contenga una dicitura errata. Le modalità rimangono duplici: correzione manuale con scrittura indelebile su una copia cartacea del documento o attraverso il reverse charge in caso di fattura elettronica.

Risposta n. 604

Quesito. La società istante, in regime di trasparenza fiscale, nel 2021 acquista un macchinario nuovo di fabbrica. L’ordine è datato 28/10/2020, viene pagato un acconto del 25% in data 10/11/2020 e la consegna avviene il 04/01/2021. Su tale investimento la società istante fruisce di un contributo regionale pari al 50% dei costi rendicontati. Tale contributo risulta cumulabile con il credito di imposta.

Come possono essere cumulate le due misure?

L’Agenzia risponde che in tale contesto, andrà tenuto conto, sia del risparmio fiscale indiretto dato dalla non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive del credito investimenti, sia dell’IRPEF. Inoltre, nel caso la somma tra contributi e risparmi indiretti sia superiore al 100%, occorrerà procedere ad una riduzione dell’importo del credito di imposta.

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