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29 Settembre 2023

Tax credit energia: deroghe sulla remissione in bonis

L’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi in merito ai crediti di imposta a valere sui costi energetici.

In questo caso in occasione dell’Interpello n. 429/2023

Un’impresa energivora ha infatti posto un quesito interessante all’Amministrazione finanziaria, sottoponendo la fattispecie di ricezione di una fattura di conguaglio di competenza 2022, successivamente alla data ultima di presentazione della Comunicazione, necessaria per l’utilizzo corretto dei crediti.

Nel caso di specie inoltre, l’istante precisa che era già esonerato dall’invio del modello comunicativo, causa utilizzo integrale del credito prima del 16 marzo 2023, salvo ricevere, a metà 2023, un conguaglio con spese aggiuntive, a valere sul terzo trimestre 2022, che gli farebbero “guadagnare” un ulteriore credito di imposta.

Ne consegue un dubbio su come poter procedere: con la proroga di utilizzo di tale credito al 30 settembre, non è ben chiaro se l’istante rimanga nell’esenzione comunicativa o se per contro, debba provvedere all’utilizzo dell’istituto della remissione in bonis.

L’Agenzia, nel formulare la sua risposta, rammenta alcuni principi contabili alla base del credito di imposta:

  1. «le spese per  l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto» Sulla base di questo assunto,  il  credito  è  quindi riconosciuto  nel rispetto  del  principio di competenza economica e, dunque, con riferimento al momento dell’acquisto  e dell’effettivo consumo della componente energetica, potendo il momento del sostenimento dell’effettivo onere finanziario essere differito.
  2. «l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta è consentito, […] a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto»

Secondo l’Agenzia, sarà necessario procedere all’invio della Comunicazione entro i nuovi termini stabiliti, senza effettuare una preventiva remissione in bonis, poiché fanno fede le condizioni in cui l’istante versava al momento della prima finestra di invio prevista, non potendo prevedere la ricezione di una fattura di conguaglio.

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