24 Novembre 2025
Industria 5.0: una corsa contro il tempo
Il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, in vigore dal 22 novembre, introduce un pacchetto di misure urgenti in materia di investimenti e sviluppo delle fonti rinnovabili, incidendo in modo diretto e immediato sulle procedure previste dal Piano Transizione 5.0.
L’intervento arriva in un momento particolarmente critico: il 7 novembre 2025 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha sospeso la piattaforma di prenotazione per esaurimento delle risorse disponibili, interrompendo di fatto l’accesso agli incentivi. Il decreto risponde quindi alla necessità di ristabilire continuità operativa e di consentire alle imprese che avevano avviato la procedura di completare correttamente l’iter.
Il decreto risponde a un’urgenza chiara: ristabilire un quadro operativo ordinato per le imprese coinvolte nel Piano Transizione 5.0, garantendo la prosecuzione degli investimenti già programmati e la tutela dell’accesso agli incentivi.
Le misure adottate perseguono quattro obiettivi centrali:
- Garantire continuità ai progetti in corso, permettendo alle imprese che avevano già avviato la richiesta di completare la prenotazione del credito d’imposta, nonostante la sospensione della piattaforma GSE.
- Ridefinire la tempistica di presentazione delle domande, fissando scadenze ravvicinate per accelerare la gestione delle istanze e consentire al Governo di disporre in tempi rapidi di un quadro aggiornato delle richieste.
- Aggiornare i criteri di individuazione delle aree idonee alle rinnovabili, con l’obiettivo di agevolare lo sviluppo di nuovi impianti e allineare le autorizzazioni agli obiettivi del PNRR.
- Stimare il fabbisogno residuo entro metà dicembre 2025, così da predisporre in Legge di Bilancio le risorse necessarie per l’avvio della “Nuova Transizione 5.0”.
Scadenza del 27 novembre 2025 – Trasmissione delle comunicazioni
Il termine per inviare le comunicazioni utili alla prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0 è anticipato alle ore 18:00 del 27 novembre 2025.
La misura consente alle imprese bloccate dalla sospensione del 7 novembre di completare l’invio dei dati necessari. Le domande correttamente trasmesse entro tale data saranno considerate valide, nel limite delle risorse che verranno definite dopo l’analisi del GSE.
Scadenza del 6 dicembre 225 – Integrazioni documentali
Le imprese che hanno trasmesso la comunicazione tra il 7 e il 27 novembre potranno ricevere dal GSE una richiesta di chiarimenti, correzioni o integrazioni documentali.
Il termine perentorio per rispondere è fissato al 6 dicembre 2025.
Resta esclusa da ogni possibilità di integrazione la documentazione relativa alla certificazione della riduzione dei consumi energetici, requisito essenziale per accedere al beneficio.
Divieto di cumulo tra Transizione 5.0 e credito beni strumentali (Transizioni 4.0)
Il decreto chiarisce definitivamente che le due agevolazioni non possono essere richieste per i medesimi beni.
La misura elimina ogni incertezza interpretativa e stabilisce l’alternatività tra i due strumenti quando riferiti allo stesso investimento.
Obbligo di opzione entro il 27 novembre
Le imprese che, alla data del 22 novembre, risultano aver presentato entrambe le richieste (5.0 e 4.0) per gli stessi beni devono scegliere una delle due misure entro il 27 novembre 2025, tramite l’apposita procedura telematica.
L’obbligo di scelta si applica anche nei casi in cui le domande siano state presentate come misura prudenziale, in attesa di chiarimenti.
Clausola di salvaguardia
Se l’impresa opta per la Transizione 5.0, ma l’agevolazione non viene riconosciuta per insufficienza di fondi, viene comunque mantenuta la possibilità di rientrare nel credito d’imposta beni strumentali 4.0, nel rispetto dei requisiti e dei limiti disponibili.
Questa previsione evita che l’opzione per il 5.0 comporti la perdita di qualsiasi forma di agevolazione.
Rinuncia obbligatoria in caso di comunicazione di completamento dell’investimento
Se l’impresa ha già comunicato il completamento dell’investimento per una delle due misure e deve optare per l’altra, il GSE ne darà comunicazione formale.
In questo caso l’impresa è tenuta a:
- rinunciare alla misura non prescelta,
- entro 5 giorni dalla comunicazione,
- pena la decadenza dal beneficio.
Finanziamenti per le PMI e Sviluppo del Turismo (Artt. 98-99)
Per assicurare continuità al sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, sono incrementate le risorse per i contributi a tasso agevolato (la cosiddetta “Nuova Sabatini“), con 200 milioni di euro aggiuntivi nel 2026 e 450 milioni nel 2027.
Inoltre, vengono stanziate risorse specifiche per il settore del turismo, con l’obiettivo di sostenere la destagionalizzazione, la digitalizzazione e gli investimenti in criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Sono autorizzati contributi a fondo perduto (50 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028) e finanziamenti per i contratti di sviluppo (per complessivi 550 milioni di euro tra il 2027 e il 2029).
Sostegno all’Internazionalizzazione (Art.104)
Le dotazioni finanziarie per l’internazionalizzazione delle imprese sono incrementate: 100 milioni di euro aggiuntivi nel 2026 sono destinati a una sezione specifica per il sostegno alle imprese. Inoltre, il fondo generale per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione è aumentato di 100 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2026-2028.