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Credito d’imposta R&S: risoluzione 122/E

L’Agenzia dell’Entrate e chiarimenti sul Credito R&S

Con la risoluzione n. 122/E, l’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti in tema di:

A) l’individuazione delle attività di ricerca agevolabili;
B) l’ammissibilità di alcune tipologie di investimenti.

Di particolare interesse sono i quesiti riferiti a quest’ultimo tema

  1. Acquisto di materiali per la realizzazione del prototipo di un macchinario.
    La spesa per il mero acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili su mercato, quand’anche impiegato per la realizzazione dei prototipi, non può ritenersi ammissibile all’agevolazione, non riscontrandosi nel disposto dell’articolo 3 e nel relativo decreto attuativo alcun margine per considerare ammissibili detti i costi. La citata circolare n. 5/E del 2016 al paragrafo 2.2.2 ha precisato che “sono quindi eleggibili al credito d’imposta le quote di ammortamento dei beni, non necessariamente tipici di laboratorio, ma che sono solitamente utilizzati dall’impresa per svolgere una delle attività ammissibili elencate al comma 4 dell’articolo 3”. Si può quindi ritenere, in virtù di un’interpretazione estensiva dell’articolo 3, comma 6, lettera b), che siano ammissibili le quote di ammortamento tutti i beni materiali ammortizzabili, il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione del prototipo, e non solo di “strumenti e attrezzature di laboratorio” in senso stretto.
  2. Lavorazioni speciali, che non possono essere svolte internamente in azienda e senza le quali sarebbe impossibile realizzare il prototipo stesso.
    I costi di esternalizzazione di attività non qualificabili come ricerca commissionata ai sensi della lett. c) del comma 4 dell’articolo 3 o che non abbiano ad esito un risultato o prodotto innovativo, ma che sono strumentali alla realizzazione del prototipo o a componenti dello stesso, possono ritenersi ammissibili ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lett. d).
  3. Contratti di sviluppo sperimentale, con il seguente contenuto: studio di fattibilità tecnica, progettazione, ingegnerizzazione, realizzazione del prototipo di un nuovo macchinario e il suo test.
  4. I contratti di sviluppo sperimentale sui prototipi rientrano tra i contratti di ricerca extra-muros di cui all’articolo 3, comma 6, lett. c). In generale, i costi di esternalizzazione di attività riconducibili alla ricerca e sviluppo o che abbiano ad esito un risultato o prodotto innovativo rientrano tra i contratti di ricerca extra-muros di cui all’articolo 3, comma 6, lett. c). Tra di essi possono rientrare ad esempio: i contratti commissionati a terzi per la realizzazione di componenti originali o per l’adattamento, con carattere innovativo, di componenti non originali.

Per la consultazione dell’intera risoluzione: http://bit.ly/2gc1JRs

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