Il caso oggetto dell’interpello è quello di un soggetto che nel corso del 2015 anticipi la chiusura dell’esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, determinando in tal modo, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta:
Secondo le Entrate, considerato che il credito di imposta spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, il primo periodo agevolabile è quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015.
Sempre nell’esempio contenuto nella circolare, i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato vanno confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti negli “ordinari” periodi 2012, 2013 e 2014.
Trattandosi di periodi d’imposta non omogenei, la media del triennio precedente va ragguagliata al minor periodo di otto mesi per renderla confrontabile con il periodo agevolato. A partire dal periodo successivo non ci sarà invece bisogno di effettuare il ragguaglio.
Inoltre, il documento di prassi riconosce alle imprese che abbiano considerato come primo periodo di imposta agevolato quello che inizia il 1° settembre 2015 la possibilità di “recuperare” l’annualità presentando una dichiarazione integrativa.
La risoluzione 121/E inoltre chiarisce che l’arco temporale dell’agevolazione non può eccedere complessivamente sei periodi di imposta.
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