La legge di bilancio 2020 ha esteso il credito di imposta previsto in prima battuta per le edicole, ai punti di vendita non esclusivi di prodotti editoriali (art. 2 comma 3 Dlgs 170/01), anche nei casi in cui l’attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.
(La norma di riferimento è il Dpcm 31/5/19)
Con il termine punti vendita non esclusivi si intendono:
Il credito di imposta per i punti di vendita non esclusivi è commisurato al rapporto tra i ricavi prodotti dalla vendita dei quotidiani e periodici ed i ricavi complessivi.
Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, in relazione ai locali dove si svolge l’attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione (al netto dell’ Iva) o ad altre spese individuate dal decreto attuativo.
Ogni esercente può usufruirne nella misura massima di 2.000 € in relazione a ciascun punto vendita ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, nel rispetto degli aiuti de minimis.
Nel caso in cui il totale dei crediti di imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, (per il 2020 sono stati stanziati 17 milioni di euro) si procederà al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.
Gli esercenti che vogliono accedere al Credit Edicole devono presentare domande tra il 1° settembre e il 30 settembre dell’anno cui si riferisce il credito di imposta.
La compilazione e la trasmissione della richiesta devono essere eseguite esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno”.
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