Per utilizzare il credito, nonostante non sia necessario fare alcun tipo di richiesta, la normativa richiede alle aziende di essere in regola con Durc e Dvr.
Inoltre occorre essere in possesso di una certificazione contabile dei costi dei progetti sostenuti. Per le imprese prive di obbligo di revisione, i costi del professionista danno diritto ad un extra credito fino ad un importo di 5.000,00 €.
In ultimo, occorre redigere una relazione tecnica di progetto sottoscritta dal Legale Rappresentante.
A seconda della natura del progetto realizzato, potrà essere applicata una percentuale di beneficio differente.
Per il 2020 le aliquote erano le seguenti:
Per il 2021 invece le aliquote subiscono un lieve aumento, diventando:
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Di fatto il contribuente ha una sorta di portafoglio virtuale a cui può attingere per pagare altri tributi tramite F24. Invece di attingere dalla cassa, utilizzerà il suo portafoglio di credito.
Non è invece possibile cederlo a terzi.
Le spese ammissibili sono quelle previste dal comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019:
Individuare il perimetro corretto delle attività di Ricerca e sviluppo, rispetto ad attività di innovazione o ideazione estetica può non essere sempre facile. Oppure può accadere di qualificare correttamente le attività dei progetti svolti, ma calcolare male la base di calcolo o applicare erroneamente la percentuale di beneficio.
In ultimo, può anche succedere che il contribuente agisca in mala fede e aggirando la legge per fruire di un credito per attività mai realmente realizzate.
In questi casi si parla di credito non spettante e di credito inesistente.
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