E’ approdato in Gazzetta il Decreto n. 89/2022 denominato “Regolamento concernente le modalita’ di attuazione del social bonus”.
Possono fruire del nuovo tax credit:
Potranno essere oggetto di credito di imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata. Tali beni sono quelli utilizzati in maniera esclusiva dal Terzo Settore per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
Le attività di recuperano constano degli interventi edilizi finalizzati al riutilizzo e allo svolgimento di più attività di carattere generale; ulteriormente possono riguardare la gestione di questi beni.
I progetti di recupero sono selezionati in base a un iter a sportello, sulla base di quelli presentati dagli enti proponenti.
Saranno proprio i titolari degli enti, i cui progetti sono stati valutati positivamente, a comunicare con cadenza trimestrale al Ministero, l’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali a loro favore.
L’entità del credito di imposta dipende dal soggetto che effettua l’erogazione liberale:
Il riconoscimento del credito di imposta deve rispettare anche ulteriori massimali:
Il credito di imposta spetta solo a seguito di erogazioni avvenute in modalità tracciabile ed è fruibile in tre quote di pari importo.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del bonus a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è avvenuta l’erogazione; in alternativa la quota non fruita può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
I soggetti titolari di reddito di impresa potranno utilizzare il credito in compensazione a decorrere dall’esercizio successivo a quello di effettuazione dell’erogazione. Il mancato utilizzo non fa decadere la quota di credito non utilizzata.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione, ai fini delle imposte.
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