26 Gennaio 2026
Iperammortamento 206: cosa aspettarci dal decreto attuativo?
Siamo ancora in attesa della pubblicazione del decreto attuativo ufficiale e sono già circolate diverse voci sulla volontà di ampliare il bacino di provenienza degli investimenti, piuttosto che l’indicazione di alcune specifiche operative.
Siamo riusciti a intercettare una bozza del decreto, che dovrebbe contenere almeno le informazioni principali da considerare nell’approccio a questa misura.
Gli investimenti ammessi: digitale ed energia
Le agevolazioni riguardano due categorie principali di beni:
- da un lato i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale (elencati negli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025),
- dall’altro i beni necessari per l’autoproduzione di energia rinnovabile.
Per quanto riguarda l’energia, sono inclusi i gruppi di generazione elettrica, i trasformatori, i misuratori, gli impianti per la produzione di calore di processo e i sistemi di stoccaggio (batterie). È importante notare che gli impianti di produzione energetica devono essere dimensionati in base al fabbisogno della struttura produttiva, con una producibilità massima non superiore al 105% dei consumi medi annui.
La procedura di accesso al beneficio
L’iter per ottenere l’agevolazione è suddiviso in tre fasi principali, gestite attraverso una piattaforma informatica dedicata sul sito del GSE, accessibile tramite SPID.
- Comunicazione preventiva: l’impresa deve trasmettere i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti.
- Comunicazione di conferma: entro sessanta giorni dall’esito positivo della prima fase, l’impresa deve confermare l’investimento, dimostrando il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
- Comunicazione di completamento: al termine dei lavori, e comunque entro il 15 novembre 2028, va inviata la documentazione finale che attesta l’effettivo completamento degli investimenti. Il mancato rispetto dei termini o delle modalità previste comporta l’impossibilità di fruire del beneficio.
Documentazione e certificazioni richieste
Per garantire la correttezza dell’operazione, il decreto richiede specifici adempimenti documentali.
- Le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione al sistema aziendale devono essere dimostrate da una perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegneri, periti industriali o enti di certificazione accreditati.
Per investimenti inferiori a 300.000 euro, tale perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante. - Inoltre, è necessaria una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
- L’origine europea dei beni deve essere comprovata da certificati della Camera di Commercio o dichiarazioni del produttore.
Limiti di spesa e parametri tecnici
Il decreto stabilisce tetti massimi di spesa per gli impianti di produzione di energia.
Ad esempio, per gli impianti fotovoltaici i costi massimi ammissibili variano in base alla potenza (espressa in kWp) e alla tipologia di moduli utilizzati. Per i sistemi di accumulo dell’energia elettrica, il limite è fissato a 900 euro/kWh. Il calcolo del fabbisogno energetico aziendale, necessario per il corretto dimensionamento degli impianti, segue formule specifiche che tengono conto dei consumi di energia elettrica e dei combustibili termici dell’anno precedente.
Controlli, decadenza e recupero delle somme
Il GSE effettua verifiche documentali e controlli per accertare la sussistenza dei requisiti tecnici e la veridicità delle dichiarazioni. Le imprese hanno l’obbligo di conservare tutta la documentazione, comprese fatture e perizie, per dieci anni dal completamento dell’investimento.
Il diritto al beneficio decade se il bene viene venduto o trasferito all’estero durante il periodo di fruizione senza essere sostituito, o in caso di false dichiarazioni e documentazione irregolare. In caso di decadenza, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo indebitamente percepito, con l’aggiunta di interessi e sanzioni.