24 Settembre 2025
IRES premiale: come funziona

La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, esclusivamente per l’esercizio 2025, un’agevolazione definita IRES PREMIALE poiché consente di conseguire una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES (dal 24% al 20%), ma come potervi accedere?
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- le Società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione residenti;
- gli Enti commerciali residenti;
- le Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
- gli Enti non commerciali limitatamente al reddito d’impresa da attività commerciale.
Sono invece esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES, le società e gli enti che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;
- determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;
- nell’esercizio 2024 applicavano il regime di contabilità semplificata.
Per conseguire la riduzione, occorre rispettare tutte le seguenti condizioni:
1. ACCANTONAMENTI
- accantonare almeno l’80% dell’utile 2024 in apposita riserva, anche per copertura perdite o destinazione a capitale;
- almeno il 30% dell’utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) deve finanziare investimenti rilevanti.
La soglia minima degli investimenti sarà data dal maggiore tra le due situazioni o comunque almeno pari a 20.000,00 euro. Vediamo un esempio:
Una S.p.A. consegue nel 2024 un utile di 100, distribuendone 20 ai soci. Nel 2023 aveva realizzato un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell’esercizio 2022 di 60. Calcolando le due soglie di accantonamento ho:
• 2024: 100 x 0,80 x 0,30 = 24;
• 2023: 150 x 24 = 36.
L’investimento minimo per accedere alla riduzione IRES sarà pari al maggiore tra i due valori: 36. Pertanto l’impresa dovrà effettuare investimenti rilevanti per almeno 36 per fruire dell’agevolazione.
2. NATURA DEGLI INVESTIMENTI
Gli investimenti rilevanti, ai fini dell’accesso all’agevolazione sono i c.d.:
- Beni “Industria 4.0” e beni immateriali correlati (allegati A e B, L. 232/2016);
- Beni previsti dal piano “Transizione 5.0” (art. 38 D.L. 19/2024) legati a riduzione dei consumi energetici.
Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ma esauriti entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, il 31 ottobre 2026.
3. BASE OCCUPAZIONALE
La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che:
- nel corso del 2025 il numero di unità lavorative non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- nel corso del 2025 siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che vadano a costituire un incremento occupazionale pari ad almeno l’1% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- nel 2024 o 2025 l’impresa non abbia fatto ricorso alla CIG, salvo eventi transitori non imputabili all’impresa (es. intemperie stagionali).
Il rapporto tra IRES premiale e interconnessione
Per fruire dell’IRES premiale con aliquota del 20% per il periodo d’imposta 2025, è sufficiente che gli investimenti rilevanti siano effettuati entro il 31 ottobre 2026, anche se l’interconnessione avviene in un momento successivo. Per considerare un investimento effettuato, è “sufficiente” che in tale arco temporale i beni vengano “consegnati” così come previsto dall’art. 109, TUIR, a nulla rilevando che nello stesso momento vi sia anche l’interconnessione, la quale può avvenire anche successivamente. Va però segnalato che nel caso in cui l’interconnessione avvenga successivamente al 31 ottobre 2026, il beneficio della riduzione IRES al 20% è condizionata
dalla successiva verifica dell’avvenuta interconnessione.
L’agevolazione viene meno se i beni oggetto di investimento sono ceduti, dismessi, destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa, o destinati a strutture stabili all’estero, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (31 dicembre 2030 per gli investimenti effettuati nel 2025 e 31 dicembre 2031 per quelli effettuati nel periodo 1° gennaio 2026 – 31 ottobre 2026).
Per quanto riguarda il periodo minimo in cui il bene deve restare interconnesso, l’ art. 5, Decreto MEF, stabilisce che l’interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza di cui al successivo art. 7, Decreto MEF. Pertanto, ad esempio, per un investimento effettuato in data 1° ottobre 2025 e interconnesso il 1° febbraio 2026:
- il periodo di sorveglianza termina in data 31 dicembre 2030, con una durata (in mesi per semplicità) di 63 mesi;
- il periodo minimo di mantenimento dell’interconnessione è di più 31,5 mesi (più della metà del periodo di sorveglianza) decorrenti dalla data in cui è avvenuta l’interconnessione (quindi dal 1° febbraio 2026 fino ad oltre almeno il 15 settembre 2028).
Per completezza, si segnala che per i beni “5.0” è richiesto, oltre al requisito dell’interconnessione, anche la verifica del risparmio energetico “minimo” nel periodo d’imposta successivo a quello in cui entra in funzione il bene rispetto al periodo d’imposta 2024.