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Start-up: ribadito l’obbligo dell’atto pubblico

Il Consiglio di Stato dichiara necessaria la figura notarile

Una delle peculiarità delle startup innovative è la possibilità di costituzione direttamente online.

La procedura, prevista dal D.M. 17/02/2016, permette infatti di costituire una startup innovativa tramite la compilazione di appositi documenti forniti dalle Autorità competenti in maniera telematica e di inviarli autonomamente al Registro delle Imprese che si occuperà della registrazione nell’apposita sezione speciale.

Ciò equivale a maggiore immediatezza e celerità delle pratiche e un risparmio economico.

Ma anche, a detta del Consiglio Nazionale dei Notai, alla violazione di Direttive Europee che sanciscono la necessarietà di un controllo amministrativo o giudiziario su atti di una certa particolarità, come un atto costitutivo o uno statuto, che richiedono quindi la forma di atto pubblico.

Il Consiglio aveva in prima istanza sottoposto la questione al TAR del Lazio, ma a fronte dell’esito negativo, ha proposto appello al Consiglio di Stato, che ha invece accolto la richiesta di annullamento del predetto Decreto Ministeriale.

Cosa succede quindi a quelle start up costituite senza il ricorso ai notai?

Secondo il Consiglio di Stato per la permanenza nei Registri, anche per la sezione ordinaria, occorre la presenza di un atto pubblico.

Sicuramente, in situazioni come questa, per quanto il sistema possa prevedere delle agevolazioni e dei metodi per accelerare e semplificare le procedure previste, rimane necessario se non obbligatorio, poter contare su figure professionali che ben possono costituire un supporto per la buona riuscita di ogni progetto.

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Tags: Documento informativo

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