Il Decreto Cura Italia, tra le varie disposizioni, ha inserito la sospensione dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.
Il dispositivo normativo riguarda i seguenti tipi di istanze:
Alla base di questa disposizione, vige il fatto che solitamente, in caso di mancata risposta da parte delle Autorità, si applichi il silenzio assenso. Vista la sospensione delle attività, si è voluto evitare che i soggetti proponenti cadessero nell’incertezza e in errore.
Tutte le istanze di interpello presentate nel periodo vedranno lo slittamento dei termini per la notifica della risposta previsti al primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia al 1° giugno 2020.
E’ inoltre previsto che durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica, possa avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego di posta elettronica certificata.
Dal lato dell’Agenzia delle entrate, le strutture operative potranno elaborare le istanze di interpello ed effettuare tutte le ulteriori attività come le richieste di regolarizzazione, le richieste di documentazione integrativa, fornire pareri, svolgere le interlocuzioni formali.
Sarà invece impossibile accedere alle sedi fisiche delle attività imprenditoriali.
Restano inoltre sospesi i termini entro i quali i contribuenti sono, di norma, tenuti a rispondere alle richieste inviate dagli Uffici. Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l’adempimento richiesto durante il periodo di sospensione.
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