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L’innovazione Software e il credito d’imposta R&S

Quando l’innovazione software non basta per la R&S

L’individuazione delle attività ammissibili alla disciplina del credito d’imposta R&D è questione particolarmente delicata per quanto attiene l’innovazione software.

Lo sviluppo di un software, infatti, è riconducibile all’innovazione, ma solo a determinate condizioni può includere componenti di R&D chiaramente identificabili.

I chiarimenti del Mise

Il Mise ha fornito nella circolare n. 59990 del 09/02/2018 indicazioni a carattere sistematico sull’applicazione della disciplina del credito R&S al caso delle imprese che svolgono attività di sviluppo software.

Le attività devono potersi ricondurre a:

  • Ricerca teorica o di base
  • Ricerca applicata o industriale
  • Sviluppo sperimentale

I criteri per la R&S secondo il Manuale Frascati

Sono ovviamente valevoli anche i 5 criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel Manuale di Frascati:

  • Criterio di novità
  • Criterio di creatività
  • Criterio di incertezza (tecnologica e finanziaria)
  • Criterio di sistematicità
  • Criterio di trasferibilità e/o riproducibilità

Il Manuale specifica che l’esecuzione del software deve dipendere da un progresso scientifico/tecnologico e che lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico/tecnologico su base sistematica.

Aggiunge poi che il software deve produrre un avanzamento scientifico/tecnologico, che si traduce in aumento dello stock di conoscenza, non esistendo alcun software alternativo per la nuova applicazione o per il nuovo scopo.

Restano escluse dalla disciplina del credito d’imposta le attività di tipo ricorrente o routinarie connesse al software così come quelle di copiatura, imitazione, decodifica.

Beta-testing e sviluppo sperimentale

Si rammenta inoltre, che deve rendersi possibile individuare un punto conclusivo dell’attività di R&D in base ad una dead-line che non può riguardare attività successive a quelle di sviluppo pre-competitivo. Tale momento conclusivo si fa coincidere in linea generale con il beta-testing.

Le attività di R&D possono riguardare sia lo sviluppo sperimentale del software inteso come prodotto finale, che lo sviluppo software come parte integrante di un più ampio progetto innovativo.

Innovazione di processo o organizzativa escluse dalla R&S

Il tema del sw come parte integrante di un’innovazione di processo o dell’organizzazione è espressamente affrontata dalla risoluzione Ade 40/E/2019.

Nel caso delle innovazioni di processo applicate al settore delle imprese commerciali o delle innovazioni dell’organizzazione che siano caratterizzate da una componente immateriale (software) rilevante, la risoluzione estende l’applicazione dei criteri di qualificazione e classificazione del Manuale di Frascati sopracitati.

Le innovazioni di processo e organizzative sono quindi di per sé escluse dall’agevolazione poiché diverse da quelle di ricerca teorica, di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale.

Specifichiamo le differenze

Con innovazione di processo s’intende l’applicazione di un metodo di produzione sensibilmente migliorato o nuovo che include cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel sw.

Per innovazione organizzativa s’intende invece l’applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell’impresa o nell’organizzazione del luogo di lavoro.

Gli investimenti in tecnologie già esistenti non possono quindi rientrare nelle attività di R&D ai fini della disciplina del credito d’imposta perché trattasi di attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso composto da beni strumentali materiali e/o immateriali, impiegati direttamente nel processo produttivo dell’impresa seppur innovativi per essa.

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