E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.304 la L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) che introduce importanti novità in merito a imposte e agevolazioni, tra cui:
L’imposta sui sevizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati nel corso dell’anno solare.
Si ottiene applicando l’aliquota del 3% dell’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo e va versata entro il 16 Febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Secondo quanto previsto (dall’art. 1, comma 37, L. 145/2019) sono servizi soggetti a tassazione:
Non si considerano servizi digitali:
I soggetti passivi tenuti al versamento dell’imposta devono tenere un’apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili.
Con questa imposta, l’Italia non fa altro che adeguarsi alla normativa comunitaria (Direttiva 2019/904/UE), nell’ambito delle misure utili a ridurre la diffusione dei prodotti in plastica più nocivi per l’ambiente.
La norma, si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di “contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari”. L’importo da pagare è pari a 45 centesimi per kg di plastica contenuta nei MACSI.
L’imposta non si applica:
L’obbligazione tributaria individua quali soggetti passivi:
Sono previste delle sanzioni che vanno da 250 € a 5.000 € in caso di mancato pagamento dell’imposta, ritardo nel pagamento dell’imposta e tardiva presentazione della dichiarazione.
Si rileva la presenza di disposizioni di tipo incentivante volte a premiare i comportamenti virtuosi: è infatti previsto un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico mirato alla produzione di manufatti compostabili ai sensi dello standard EN 13432:2002 fino ad un importo massimo di 20.000 €.
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto importanti novità fiscali riguardo gli interventi di efficienza energetica.
In particolare, è stato interamente riscritto il comma 3.1 dell’art. 14 D.L. 63/2013, il quale al momento prevede che lo sconto in fattura sarà fruibile dal 1° Gennaio 2020 solo per gli interventi di ristrutturazione di primo livello e con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 €.
Inoltre, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto che sarà anticipato dal fornitore, il quale sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta in compensazione (tale credito è cedibile ai suoi fornitori di beni e servizi, ma non a banche e intermediari finanziari).
Sono state prorogate al 31 Dicembre 2020 le detrazioni IRPEF e IRES:
Infine, assume particolare rilievo il c.d. Bonus facciate (art.1, commi 219-224) con cui è stata introdotta una detrazione dell’imposta lorda in misura pari al 90% per le spese sostenute nel 2020 e relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.
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