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GDPR e dispositivi di videosorveglianza

Come adeguarsi alla normativa sulla privacy per evitare sanzioni

Dall’entrata in vigore (2016) e l’obbligatorietà (2018) del GDPR Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati, sono stati emanati numerosi provvedimenti, in particolare, il 29 gennaio 2020, sono state emanate le Linee guida sui dispositivi video, che forniscono indicazioni sulla corretta applicazione del GDPR quando il trattamento dei dati avviene attraverso telecamere.

Alla luce di quanto sopra, di seguito ci teniamo ad illustrarVi il quadro normativo dei “controlli” sui dipendenti (telecamere, fotocamere, videosorveglianza, ovvero,GPS e altri sistemi di controllo a distanza sui mezzi aziendali e riconoscimento biometrico, (impronte digitali), per essere a norma sia nei confronti della privacy sia nei confronti dello Statuto dei lavoratori.

Il necessario per essere in regola

Per essere conformi occorre:

  1. Richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro (ITL o INL) competente/nazionale per territorio, prima di procedere all’installazione, ovvero, al trattamento dei dati tramite videosorveglianza o di localizzazione.
  2. Ottenuta l’Autorizzazione, predisporre e affiggere i cartelli, che debbono contenere alcuni requisiti essenziali e debbono essere collocati in appositi punti.
  3. Autorizzare a Responsabile esterno, attraverso un atto scritto, l’azienda che si occupa del servizio di installazione ed in seguito di manutenzione ovvero se servizio gestito solo internamente, predisporre la nomina del soggetto interno all’Azienda che si occupa del monitoraggio, ovvero che possa comunque accedere alle immagini/video ovvero alla localizzazione dei mezzi.
  4. Inserire nelle Informative per i dipendenti che verrà effettuato tale trattamento e portare a conoscenza dei lavoratori il Provvedimento di autorizzazione dell’Ispettorato.
  5. Aggiornare e rivedere il Registro del trattamento, inserendo tale trattamento con le specifiche richieste.

Quali sono i rischi se non ci adeguiamo?

Sanzioni penali

Qualsiasi impianto di controllo (satellitare e altri strumenti di controllo) audiovisivo (telecamere, fotocamere, telecamere legate all’antifurto etc. etc.) installato in luoghi accessibili, anche solo incidentalmente, a un dipendente, finanche se tali impianti risultano essere non funzionanti ovvero per finzione (telecamere finte, sono sanzionate dalla Cassazione in maniera più severa), in base al divieto contenuto nell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), in base al successivo articolo 38, punisce il Datore di lavoro con l’ammenda da 154 a 1.549 euro o con l’arresto da 15 giorni ad un anno.

Sanzioni civili

La mancanza dei cartelli riportanti l’informativa privacy, l’immagine del simbolo delle telecamere stilizzato ma comprensibile, l’indicazione del Titolare del trattamento, la finalità del trattamento per la quale si svolge la videosorveglianza, la base giuridica del trattamento, i Diritti dell’interessato, il periodo di conservazione delle immagini, possono generare sanzioni irrogate dal Garante della Privacy, per il tramite della Guardia di Finanza/Polizia Municipale, nei casi che abbiamo affrontato, le sanzioni andavano da un minimo di € 6.000,00 ad un massimo di € 36.000,00, con possibilità di pagamento in forma ridotta pari ad euro 12.000,00.

– Redazione articolo a cura dell’ Avv. Rudy Caltagirone

Per saperne di più, qui il link dell’articolo che ha scritto il nostro consulente privacy Avv. Rudy Caltagirone sul tema, su una delle principali testate giornalistiche del settore.

 

 

 

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