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Fondo Nuove Competenze: prorogato al 27 marzo il termine per le domande

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe, i termini per le domande di partecipazione al Fondo Nuove Competenze, inizialmente previsti fino al 28 febbraio, slittano al 27 marzo 2023. La nuova data è valida sia per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sia per la presentazione delle domande.

Inoltre, il decreto numero 31 del 24 febbraio ha provveduto a incrementare la dotazione finanziaria di 180 milioni di euro.

Facciamo un recap della misura.

 

Fondo Nuove Competenze 2023: le novità

Le principali novità rispetto al precedente avviso sono due:

  • gli interventi riguardano sostanzialmente il sostegno alle imprese che affrontano cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica;
  • si prevede il pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi.

Come già anticipato, con il decreto del 24 febbraio 2023 i termini per entrambi gli adempimenti sono stati rinviati al 27 marzo 2023.

Però, restano validi i seguenti aspetti:

  • i progetti formativi devono avere una durata minima per ciascun lavoratore coinvolto di 40 ore e massima di 200 ore.
  • il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà superare i 10 milioni di euro.
  • ogni azienda può chiedere una anticipazione fino al 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione.

 

Fondo Nuove Competenze 2023: ulteriori chiarimenti

Già nel decreto commissariale, si precisava che il datore di lavoro doveva scegliere al momento della presentazione della domanda quando svolgere la formazione: se “nei primi 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei successivi 40” oppure svolgere le attività “entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza” come indicava il primo decreto.

Le FAQ aggiornate lo scorso 12 dicembre fornivano ulteriori indicazioni relativamente alle modalità di realizzazione dei percorsi formativi:

 

  • non verrà concessa alcuna richiesta di proroga, sia essa inerente l’erogazione della formazione (pertanto la durata dei corsi è perentoria) né per l’invio della richiesta del contributo (oltre i cui termini decade);
  • i datori di lavoro aderenti ai fondi interprofessionali devono rivolgersi al proprio fondo anche se c’è una copertura parziale dei costi, purché l’attività formativa sia realizzata secondo le regole prestabilite; mentre, i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi interprofessionali possono avvalersi di altre società terze.
  • è ammessa la formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona;
  • l’erogazione può avvenire tramite una società del gruppo del datore di lavoro richiedente purché abbia un diverso codice fiscale; non è però concessa la formazione interna.
  • ogni datore di lavoro può presentare solo una richiesta di valore totale non superiore a 10 milioni di euro.
Tags: Bandi

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