Il 2 luglio 2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Dignità – Misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
Il Decreto Legge consta di dodici articoli:
1) Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato;
2) Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro;
3) Modifiche alla legge n. 92 del 2012;
4) Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti;
5) Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
6) Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti;
7) Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali;
8) Divieto di pubblicità giochi e scommesse;
9) Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro;
10) Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute;
11) Split payment;
12) Entrata in vigore.
Art. 6:
Secondo l’ Articolo 6 del Decreto Legge, l’iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo d’imposta in cui si è verificata la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei periodi d’imposta precedenti.
Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui nello stesso periodo d’imposta della cessione o delocalizzazione del bene oggetto dell’agevolazione, l’Azienda sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale
nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ne attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione. Nell’eventualità in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Art. 7:
Secondo l’Articolo 7 del Decreto Dignità, non accedono più al beneficio i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di beni immateriali, se derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo.
Inoltre, nell’articolo viene precisato che i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
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