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Certificazione attività ricerca e sviluppo: cosa deve contenere

Il 4 novembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm del 15 settembre 2023, inerente l’Albo dei Certificatori delle attività soggette al Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e ideazione estetica, di cui alla L: 160/2019 e ss.mm.ii.

L’istituto della certificazione nasce per permettere alle aziende di ottenere, in maniera facoltativa, la certificazione dei propri progetti di ricerca e sviluppo (e non solo) svolti a partire dal 2020 in avanti, o ancora da rendicontare. In questo modo, tramite l’ottenimento di un parere terzo certificato, in caso di futuri controlli, l’Agenzia delle Entrate non potrà opporsi all’azienda, a meno che non si rilevi un principio di inesistenza del credito.

Chi può certificarsi

Per quanto riguarda le modalità di iscrizione e le finestre temporali a ciò necessarie, il decreto dispone che il Ministero avrà novanta giorni di tempo per dettare le specifiche attuative. Mentre entro il 31/12/2023 dovranno dettarsi le linee guida per i contenuti della certificazione. Al momento, è possibile entrare nel merito dei soggetti interessati e al contenuto della certificazione.

Circa i soggetti che possono iscriversi all’albo, al comma 3 dell’art. 2 troviamo i requisiti che devono possedere le persone fisiche interessate:

  • titolo di laurea coerente con l’oggetto della certificazione;
  • assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna;
  • aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti.

Possono iscriversi anche le persone giuridiche consistenti in imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che, oltre a soddisfare i requisiti di cui sopra, devono:

  • avere sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale;
  • essere iscritte al registro delle imprese;
  • non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive.

Ulteriormente, possono iscriversi in qualità di certificatori anche i:

  • Centri di trasferimento tecnologico
  • Centri di competenza ad alta specializzazione
  • Poli europei dell’innovazione digitale
  • Università statali e non statali
  • Enti Pubblici di Ricerca

In questo caso i requisiti dovranno essere posseduti e rispettati anche da un Responsabile Tecnico identificato.

Contenuto della certificazione

Per poter usufruire di un soggetto certificatore, l’impresa interessata dovrà preventivamente inviare richiesta al Ministero, in cui indicare il professionista o la società individuata.

La certificazione dovrà contenere:

  • le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
  • la descrizione dei progetti o dei sotto progetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sotto progetti da iniziare;
  • le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
  • la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore nonché’, nel caso delle società e degli enti, anche dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione, di non versare in situazioni di conflitto di interesse.

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