L’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate è diventata un vero e proprio caso: con il crescere del numero delle notifiche di accertamento sono trapelate diverse informazioni sulle richieste, spesso opinabili, al fine di verificare l’ammissibilità o meno dei progetti rendicontati secondo la normativa di riferimento.
Negli avvisi notificati le richieste principali riguardano:
Mentre le prime richieste sono in linea con quanto disposto dalla normativa, la seconda parte dell’elenco esula da alcun tipo di dettato normativo. Ad esempio, se da un lato un brevetto o una ricerca di anteriorità possono dimostrare senza alcun dubbio la novità di un certo progetto, dall’altro non può essere considerato un onere effettivo quando non viene mai citato in nessun documento di prassi della stessa Agenzia nel corso di ben quattro anni di applicazione della norma sul credito.
Occorre considerare anche un altro aspetto, se non quello più importante, l’Agenzia ha competenze principalmente fiscali e non può entrare nel merito tecnico della validità di un progetto. Può cioè contestare le modalità di compensazione o l’importo stesso del credito sulla base delle voci di spesa rendicontate, ma non può considerarsi competente circa i requisiti tecnici alla base della qualificazione di un progetto. Infatti, la stessa norma consente la possibilità di richiedere un parere del MISE, volto a sciogliere eventuali nodi tecnici ed il possesso di requisiti obiettivi che si rifanno agli ormai famosi Manuali di Oslo e Frascati.
Diversi sono i commenti della dottrina sul punto, tanto da considerare l’atteggiamento dell’Autorità in contrasto con il principio di legalità.
Anche la Ctp di Vicenza è intervenuta sul tema, sentenziando l’incompetenza dell’Agenzia delle Entrate a valutare la valenza tecnica delle attività svolte dalle aziende per il miglioramento dei propri processi produttivi.
Altro tasto dolente è dato dai Manuali di Oslo e Frascati sopra accennati. Il primo tratta dell’innovazione aziendale, mentre il secondo configura il concetto di Ricerca e Sviluppo ponendo come parametro di base quello dell’innovazione assoluta di settore.
Nello specifico, secondo il Manuale di Frascati un progetto, affinchè possa qualificarsi come Ricerca e Sviluppo deve rispettare i seguenti requisiti:
In assenza di anche uno solo dei suddetti requisiti non può configurarsi ricerca e sviluppo.
L’Agenzia ha fatto suoi i contenuti dei due Manuali, specialmente di quello di Frascati, particolarmente restrittivo, per le attività rendicontate fino al 2019 con un escamotage piuttosto blando.
Tanto che in assenza di un intervento chiaro del Legislatore, la dottrina è intervenuta aggredendo l’utilizzo ossessivo del Manuale di Frascati.
In particolare, il Dott. De Mita è intervenuto contestando l’impossibilità di utilizzo dei manuali di Oslo e Frascati perché assenti in versione tradotta e per l’assenza di un chiaro richiamo nelle norme italiane Inoltre afferma a ragion di logica l’impossibilità di applicare «interpretazioni, indirizzi amministrativi, riferimenti normativi successivi agli anni oggetto di verifica ed eventuale accertamento degli uffici».
Al momento il Legislatore continua a rimanere incerto, dando risposte parziali e indefinite. La questione però è arrivata in Senato, nella speranza che possano smuoversi le acque.
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