Con il Bonus facciate (art.1, commi 219-224) è stata introdotta una detrazione dell’imposta lorda in misura pari al 90% per le spese sostenute nel 2020 e relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. La detrazione del Bonus interessa gli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, quindi non necessariamente abitazioni.
Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi. Comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono dunque esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
Tra gli edifici compresi nel bonus ci sono anche quelli “strumentali” utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione dell’impresa, indipendentemente dalla classificazione catastale. Tuttavia, la circolare non dice nulla riguardo le altre tipologie di edifici posseduti dalle imprese, come gli immobili-merce (magazzini) e le “abitazioni patrimonio”, ossia non strumentali.
La Circolare del 14 febbraio 2020 n. 2/E ha chiarito che l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile e neanche nel caso in cui vi sia la demolizione del fabbricato (seguita da ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente).
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