Si scioglie, per ora, il nodo sulla possibilità di rivalutare marchi e know how.
Infatti, fino a questo momento, non era chiaro se ci fossero delle differenze tra il trattamento di asset iscritti a bilancio rispetto a quelli registrati sul solo conto economico.
La mancata chiarezza derivava da due pronunce discordanti fornite dalle direzioni regionali della Lombardia e del Veneto. La prima infatti rispondeva positivamente, mentre la seconda aveva espresso parere contrario.
Sul tema si sono anche esposti Assonime, con la circolare 6/21 e l’Oic con il documento interpretativo n. 7/2021.
Quest’ultimo è intervenuto fornendo delle linee guida generali.
Nel documento interpretativo, si riprende la ratio della normativa di riferimento, ossia l’art. 110 del Dl 104/2020, secondo cui, è prevista la possibilità di rivalutare civilmente asset aziendali, anche immateriali, riconoscendo valore fiscale all’operazione tramite il versamento di un’imposta sostitutiva.
Di fatto, l’obiettivo della rivalutazione è quella di consentire l’adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni senza necessariamente richiedere una rispondente rivalutazione di carattere fiscale.
L’Oic ha anche disposto che possono essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi – anche se capitalizzabili – sono poi stati imputati interamente a conto economico.
Tale posizione è finalizzata ad evitare la disparità di trattamento che altrimenti si creerebbe tra le società che hanno optato per la capitalizzazione, rispetto a quelle che invece hanno deciso semplicemente di iscrivere i relativi costi a conto economico.
L’agenzia delle Entrate, nell’interpello 956-343/2021 si allinea totalmente alle indicazioni fornite dall’Oic.
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