News

Patent box: implicazioni nel Modello Redditi a seguito del ricalcolo

A seguito della pubblicazione della circolare 5/E/2023 sul “nuovo patent box” a cura dell’Agenzia delle Entrate, è necessario procedere al ricalcolo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design eventualmente fruiti.

Ricordiamo infatti che con il nuovo regime introdotto dalla L. 234/2021, le due misure agevolative, Patent Box da un lato e Credito di imposta dall’altro, sono cumulabili, purché non si superi l’entità dei costi sostenuti. Tale impostazione deve anche tener conto delle regole previste per il Credito di imposta, nelle sue varie declinazioni, che, a partire dal 2020, va assunto «al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili».

Secondo quanto stabilito nella Circolare 5/2023 dunque, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che:

  • La base imponibile del credito R&S deve essere assunta al netto del beneficio fiscale del Patent Box;
  • Pertanto, sarà necessario procedere alla parziale restituzione del credito d’imposta eventualmente già fruito, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • L’obbligo di restituzione opera anche quando il contribuente fruisce della maggiorazione “ordinaria” e non è quindi prevista esclusivamente in caso di recapture.

 

L’Agenzia inoltre non ha specificato la necessità di presentare alcuna dichiarazione integrativa, per cui nella prossima dichiarazione dei redditi (stando anche ad alcune risposte informali rese dalla Divisione contribuenti dell’Agenzia, assenti nelle istruzioni) si dovrebbe operare come di seguito esposto e richiamato dal Sole 24 Ore:

  • se la quota di credito da restituire non è stata ancora utilizzata, va ridotto il residuo da riportare nel rigo RU12 (avendo cura di barrare la colonna 1);
  • se la quota di credito è stata utilizzata nel periodo d’imposta e viene riversata entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, va compilato il rigo RU6 indicando quanto compensato e nel rigo RU8 la parte riversata. Ad esempio, se per il 2022 matura un credito pari a 100 che viene compensato per intero entro il 31 dicembre 2022 ma poi una quota, pari a 20, è riversata in attuazione della circolare, va compilato il rigo RU5 indicando 100, il rigo RU6 indicando 100, il rigo RU8 indicando 20 e nel rigo RU12 va indicato zero (avendo cura di barrare la colonna 1);
  • se la quota di credito da restituire è stata usata in anni precedenti e, quindi, non ci sono residui di credito da riportare è sufficiente che il soggetto proceda al riversamento indicando solo la quota da riversare nel rigo RU8.
Tags: Patent box

Recent Posts

Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva: cosa cambia per le aziende

L’Unione Europea ha introdotto con la Direttiva (UE) 2023/970 un nuovo e significativo intervento normativo volto a rafforzare il principio…

3 settimane ago

Giornata della Terra 2026: Open Group Italia Sustainability Partner di Club Silencio

Un successo sostenibile: il racconto del 25 aprile ai Musei Reali con CLUB SILENCIO L'evento tenutosi il 25 aprile presso…

4 settimane ago

Modello redditi 2026: come compilare le sezioni per le attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione

Con il codice credito “L1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo,…

1 mese ago

UNI/PdR 192:2026: un nuovo riferimento per la conciliazione vita-lavoro nelle organizzazioni

Il 14 aprile 2026 è entrata in vigore la Prassi di Riferimento UNI/PdR 192:2026, che introduce un nuovo quadro di…

1 mese ago

Rapporto biennale sulla situazione del personale: obbligo e scadenze

Entro il 30 aprile 2026 le aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti sono tenute a un importante…

1 mese ago

Legge annuale sulle PMI: cosa c’è di nuovo?

È stata recentemente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 11 marzo 2026, n. 34, nota come la "Legge annuale sulle…

2 mesi ago