Il nuovo chiarimento del credito di Ricerca e Sviluppo prevede con la risposta n. 323/2021, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sull’applicazione delle aliquote maggiorate introdotte dalla L. 178/2020.
Infatti, il dettato normativo aveva incrementato le aliquote ed i massimali dell’agevolazione originariamente previsti della legge 160/2019, andando a modificare direttamente il contenuto dell’articolo 1, comma 203.
Ciò ha alimentato di conseguenza il dubbio su quali aliquote fosse corretto applicare.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, non avendo la nuova legge di Bilancio esplicitato alcun termine di decorrenza, le modifiche avranno operatività dal 1° gennaio 2021 e non prima.
Ciò anche alla luce del principio generale di irretroattività delle norme tributarie e dell’assenza di stanziamento di risorse finanziarie necessarie a coprire tale maggiorazione in relazione tecnica.
Discorso differente va invece fatto per la relazione tecnica richiesta a riprova delle attività agevolative svolte: è stato infatti lo stesso MISE a confermare che l’onere aggiuntivo di asseverazione della perizia ha effetto già a partire dal 2020.
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