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L’adozione di un nuovo modello di gestione dei rifiuti non è R&S

L’Agenzia delle entrate risponde in merito l’assenza di innovazione

Con la risposta all’interpello n. 82 del 28.02.2020, Agenzia delle Entrate e Mise hanno ribadito che le attività finalizzate all’implementazione di un processo di economia circolare nel campo della gestione dei rifiuti prodotti non sono di per sé attività ammissibili al credito d’imposta R&S.

Il caso specificamente esaminato riguarda una società operante nel retail food, che ha intrapreso un progetto finalizzato all’implementazione di un nuovo modello organizzativo di gestione dei rifiuti. Il progetto consiste in una maggiore differenziazione delle tipologie prodotte e nella loro valorizzazione economica, tramite affidamento a fornitori esterni per la trasformazione della materia prima secondaria.

La società presa in esame

L’impresa istante ha dettagliato le seguenti modalità di soddisfacimento dei 5 criteri di classificazione definiti in ambito Ocse nel c.d. Manuale di Frascati in relazione a presunte attività di sviluppo sperimentale:

  1. Novità dei processi aziendali di gestione dei rifiuti e della materia prima secondaria.
  2. Creatività dell’approccio alla gestione dei rifiuti prodotti, ispirato alla convinzione che l’aumento dell’impatto gestionale si tramuti in una gestione più efficiente, efficace, economica e sostenibile della filiera.
  3. Incertezza operativa circa la valutazione dei quantitativi di rifiuti prodotti nonché incertezza economico-finanziaria in termini di trade-off benefici attesi-costi di modifica dei processi gestionali.
  4. Sistematicità quanto a pianificazione dell’attività svolta, dotazione finanziaria e riscontri documentali.
  5. Trasferibilità del processo innovato ad altri punti vendita del comparto del retail food, ad altri comparti della GDO quali il PET food Retail e il personal care retail.

La risposta del MISE all’interpello

Il Mise ha contestato alla società l’ammissibilità al credito R&S per quanto concerne i requisiti di novità, creatività e incertezza tecnologica.

Sotto il profilo della novità e creatività il Ministero ha eccepito all’impresa l’assenza di innovazione rispetto al settore di riferimento, poiché le attività intraprese non apportano sul mercato alcun avanzamento di natura scientifica o tecnologica.

Sotto il profilo dell’incertezza tecnologica il Mise ritiene che l’attività svolta non sia caratterizzata da rischi di insuccesso tecnico, consistendo in una mera valutazione di sostenibilità tecnico-economica di una modalità di gestione di rifiuti nuova per l’impresa.

I chiarimenti sulla tipologia di attività incluse alla R&S

Si ricorda infatti che il principio generale di individuazione delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta è espressione della ratio legis: meritevoli del contributo pubblico sono le sole attività necessarie al superamento di un problema o di un’incertezza scientifica o tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile applicando le tecniche note in base allo stato dell’arte del settore di riferimento.

Nel campo di applicazione del credito d’imposta R&S di cui rientrano dunque le attività svolte nell’ambito di un progetto avente le seguenti finalità:

  • realizzazione di nuovi prodotti, intesi come beni o servizi;
  • realizzazione di nuovi processi produttivi;
  • miglioramento significativo di prodotti esistenti, intesi come beni o servizi;
  • miglioramento significativo di processi produttivi esistenti.

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