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IPER E SUPER AMMORTAMENTO NEL MODELLO REDDITI 2018

Con l’introduzione dei modelli Redditi 2018, per la prima volta, i soggetti che intendono fruire dell’agevolazione fiscale dell’iper e del super ammortamento , dovranno indicare la maggiorazione relativa agli iper ammortamenti e quella correlata relativa ai beni immateriali nel quadro RF della dichiarazione.

L’iperammortamento dovrà essere indicato nel quadro RF al rigo RF55. Nello specifico, con il codice 55 dovrà essere specificato il maggior valore (150%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Altra novità è l’introduzione del codice 58 che recepisce la proroga dell’agevolazione, prevista dalla legge di Bilancio 2018. Con tale codice dovrà essere indicato il maggior valore (150%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per quanto riguarda la maggiorazione dei beni immateriali, questa dovrà essere indicata sempre nel quadro RF al rigo RF55. In particolare, con il codice 56, dovrà essere indicato il maggior valore (40%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di investimenti in beni immateriali strumentali agevolabili effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Con il codice 59, invece, dovrà essere indicato il maggior valore (40%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 , ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ancora, il super ammortamento, per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, trova la sua collocazione ne quadro RF al rigo RF55. Con il codice 50 deve essere indicato il maggior valore (40%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali agevolabili effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Con il codice 57 viene recepita la proroga, prevista dalla legge di Bilancio 2018. Deve essere indicato il maggior valore (30%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti agevolabili effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

FONTE: Il Sole 24 Ore – 11 luglio 2018

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