L’ Ecobonus è una detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli immobili, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente e contribuire al rilancio del settore edile.
Gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari possono usufruire di una detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2019.
Il Fisco ha affermato che la condizione per fruire della detrazione è che all’intervento di risparmio energetico, consegua una effettiva riduzione dei consumi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, non sui beni oggetto dell’attività.
Pertanto, per le società immobiliari che esercitano l’attività di pura locazione, gli immobili sui quali sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione rappresentano l’oggetto dell’attività e non cespiti strumentali e quindi la detrazione non si può applicare.
Inoltre, anche se la giurisprudenza di merito prevalente afferma che il bonus spetta per la riqualificazione energetica di immobili di qualsiasi natura, i giudici di legittimità hanno affermato che gli immobili-patrimonio non possono essere considerati strumentali. In questo caso, vige un divieto assoluto di deducibilità.
La detrazione d’imposta è stata concepita dal legislatore per favorire l’esecuzione dei lavori per il risparmio energetico da parte di tutti coloro che non avrebbero altrimenti potuto dedurre quel costo dal proprio imponibile fiscale. Non è giustificabile quindi l’applicazione del bonus da parte di chi ha potuto dedurre il costo, poiché la stessa somma verrebbe utilizzata due volte.
In aggiunta, anche se una società non prova di non aver dedotto dal reddito i costi sostenuti, non può beneficiare della detrazione.
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