Il 14 marzo 2025 è stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 25, recante Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Nello specifico, all’articolo 19, comma 5 del decreto legge, sono riportati i nuovi termini per la richiesta di adesione alla procedura di restituzione del credito R&S, prorogati al 3 giugno 2025.
Il pagamento delle somme potrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
In caso di pagamento rateale sono dovuti, sulla seconda e terza rata, gli interessi calcolati al tasso legale.
Sul punto l’articolo 19 comma 6 cita che: “Nel caso in cui l’atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali è stata validamente presentata l’istanza di riversamento ai sensi del comma 1, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025”.
Ricordiamo inoltre che tale procedura è concessa ai soggetti che nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 compresi abbiano realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di:
I soggetti che intendono avvalersi della Sanatoria devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 03 giugno 2025, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.
Il credito dovrà essere versato mediante il modello F24 senza possibilità di compensazione.
Nell’ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell’istanza, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025.
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