La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), riformando la disciplina del credito d’imposta R&S, ne ha ampliato l’ambito applicativo ad altre attività innovative.
Nello specifico, con il nuovo credito d’imposta in caso di investimenti, successivi al 31/12/2019, in attività di innovazione tecnologica, corrisponde un credito in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, elevabile al 10% nel caso di IT finalizzata ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e con un limite massimo di spese ammissibili di 1,5 milioni di Euro.
Rientrano nelle attività di IT (innovazione tecnologica) quelle diverse dalla R&S, relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. Tenendo conto quindi dei principi generali e dei criteri contenuti nelle “Linee guida dell’OCSE per la raccolta e l’interpretazione dei dati sull’innovazione tecnologica” (c.d. Manuale di Oslo dell’OCSE).
Il comma 201 dell’articolo 1 L. 160/2019 definisce espressamente cosa si intenda per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, identificandolo in un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati all’impresa, per almeno uno dei seguenti aspetti:
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La fonte primaria esclude espressamente dal credito d’imposta le seguenti attività:
L’imminente decreto ministeriale del Mise conterrà i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di IT ( in conformità coi principi utilizzati in ambito OCSE nel c.d. Manuale di Oslo).
Per quanto riguarda la determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, le spese devono rispettare 3 principi generali:
Analogamente agli investimenti in attività di R&S, anche per l’IT sono previste categorie di spese ammissibili, con maggiorazioni per spese particolarmente qualificate:
È previsto, nell’ambito delle spese della lettera a), il concorso maggiorato alla formazione della base di calcolo del credito d’imposta al 150% per le spese del personale relative a soggetti che soddisfino contestualmente i seguenti requisiti:
Le spese della lettera b) sono soggette ad un limite massimo complessivo pari al 30% delle spese del personale della lettera a).
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