Categories: News

Come utilizzare il credito d’imposta ricerca e sviluppo?

Per utilizzare il credito, nonostante non sia necessario fare alcun tipo di richiesta, la normativa richiede alle aziende di essere in regola con Durc e Dvr

Inoltre occorre essere in possesso di una certificazione contabile dei costi dei progetti sostenuti. Per le imprese prive di obbligo di revisione, i costi del professionista danno diritto ad un extra credito fino ad un importo di 5.000,00 €.

In ultimo, occorre redigere una relazione tecnica di progetto sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Aliquote credito d’imposta ricerca e sviluppo

A seconda della natura del progetto realizzato, potrà essere applicata una percentuale di beneficio differente.

Per il 2020 le aliquote erano le seguenti:

  • 12% per i progetti di Ricerca e Sviluppo;
  • 6% per i progetti di Innovazione tecnologica e Ideazione estetica;
  • 10% per i progetti di innovazione tecnologica con obiettivi o 4.0 o green.

Per il 2021 invece le aliquote subiscono un lieve aumento, diventando:

  • 20% per i progetti di Ricerca e Sviluppo;
  • 10% per i progetti di Innovazione tecnologica e Ideazione estetica;
  • 15% per i progetti di innovazione tecnologica con obiettivi o 4.0 o green.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: utilizzo in compensazione

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Di fatto il contribuente ha una sorta di portafoglio virtuale a cui può attingere per pagare altri tributi tramite F24. Invece di attingere dalla cassa, utilizzerà il suo portafoglio di credito.

Non è invece possibile cederlo a terzi.

Quali sono le spese ammissibili nel credito d’imposta ricerca e sviluppo?

Le spese ammissibili sono quelle previste dal comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019:

  • spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
  • spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Utilizzi impropri credito ricerca e sviluppo

Individuare il perimetro corretto delle attività di Ricerca e sviluppo, rispetto ad attività di innovazione o ideazione estetica può non essere sempre facile. Oppure può accadere di qualificare correttamente le attività dei progetti svolti, ma calcolare male la base di calcolo o applicare erroneamente la percentuale di beneficio.

In ultimo, può anche succedere che il contribuente agisca in mala fede e aggirando la legge per fruire di un credito per attività mai realmente realizzate.

In questi casi si parla di credito non spettante e di credito inesistente.

  • Un credito è non spettante quando il presupposto per fruire del credito è corretto, perciò le attività svolte sono qualificabili ai fini della normativa, ma si è fruito di un credito maggiore rispetto a quello spettante, o si sono calcolate in maniera non corretta alcune voci di spesa. In questo caso la sanzione prevista è del 30% del credito utilizzato.
  • Nei casi in cui invece il contribuente non aveva alcun diritto a fruire del credito o addirittura abbia alterato la documentazione, si parla di credito inesistente. La casistica è molto più grave, tant’è che la sanzione va dal 100 al 200% del credito di imposta utilizzato.
Tags: Credito di imposta R&S/ Innovazione/Moda e Design

Recent Posts

IRES premiale: come funziona

La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, esclusivamente per l’esercizio 2025, un’agevolazione definita IRES PREMIALE poiché consente di…

3 settimane ago

Autoimprenditoria: in arrivo i nuovi contributi (fino a 50mila euro)

Grande attesa per il provvedimento ministeriale che detterà i tempi e le modalità di accesso ai nuovi contributi a fondo…

3 settimane ago

Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ 2025: in arrivo 32 milioni di euro per le PMI

Anche l’autunno del 2025 sarà a tema proprietà industriale, con la nuova edizione dei bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+. Del…

4 settimane ago

Credito d’imposta 5.0: dove inserirlo nel modello redditi 2025

Credito d’imposta 5.0: dove inserirlo nel modello Redditi 2025 I termini per l’invio del Modello Redditi si avvicinano e il…

1 mese ago

La decarbonizzazione come opportunità strategica per le PMI europee

Secondo la terza edizione del “Climate Transition Barometer”, realizzata da Boston Consulting Group (BCG) in collaborazione con Argos Wityu, ben…

1 mese ago

Credito R&S: la riclassificazione da “inesistente” a “non spettante” apre nuovi scenari per le aziende

Una svolta cruciale sta ridefinendo il panorama del contenzioso tributario legato ai crediti d'imposta per Ricerca & Sviluppo. Un recente…

1 mese ago