Lo scorso 12 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti, con la risoluzione n. 72, i codici tributo da utilizzare tramite F24 per la compensazione dei maggiori oneri sostenuti per gli acquisti di gas ed energia elettrica energetici effettuati l’ultimo mese dell’anno.
Ricordiamo che il Decreto Aiuti Quater è intervenuto a modificare la normativa del Tax credit, aggiungendo il mese di dicembre al bimestre ottobre-novembre 22 e prorogando l’utilizzo del credito (già previsto per marzo 2023) a giugno 2023. Questo alla luce delle ultime delucidazioni fornite dalla stessa Autorità in tema di responsabilità dell’utilizzo dei crediti.
Infatti, anche nel caso di determinazione dei numeri da parte del fornitore, quest’ultimo non è responsabile né della correttezza del numero, né della fruizione del credito.
In aggiunta, mentre sarà necessario ravvedere il credito in caso di fruizione di un importo superiore rispetto quello corretto (a causa ad esempio di conguagli), non è possibile recuperare il credito di imposta in più eventualmente non fruito.
Ad ogni modo, tornando alla tematica dell’utilizzo, vengono istituiti i codici tributo “6993”, “6994”, “6995” e “6996” per consentire l’utilizzo dei bonus relativi all’acquisto di prodotti energetici e gas naturale effettuati nel mese di dicembre 2022. Nello specifico:
In sede di compilazione del modello F24, i codici sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” o in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa nel formato “AAAA”.
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