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SRL e Crowdfunding: nuove regole dall’8 aprile

Nuove opportunità per le società a responsabilità limitata!

Il Decreto Legislativo 30/2023, attuativo del Regolamento UE 2020/1503, parla chiaro: in arrivo nuove semplificazioni e opportunità per raccogliere fondi e risorse. 

In linea con i dettami europei, le società a responsabilità limitata potranno sfruttare le opportunità di raccolta fondi e risorse, tramite le piattaforme di crowdfunding, offrendo le proprie quote ad una platea di investitori interessati mediante un’offerta al pubblico.

Sarà compito di Consob e Banca d’Italia emettere gli atti delegati e le norme tecniche di regolamentazione e attuazione del Regolamento 2020/1503.

Tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, tra cui anche Banche e società finanziarie abilitate, possono ricevere quote di partecipazione dalle società a responsabilità limitata, tramite offerta al pubblico, in cambio di risorse finanziarie, ricorrendo appunto alle piattaforme abilitate.

Crowdfunding per PMI Srl: cosa cambia

La Consob ha già predisposto lo schema di Regolamento del nuovo quadro normativo, in attuazione delle novità previste dal Regolamento UE di cui sopra e dalla Direttiva 2020/1504, che modifica la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) con esenzione dalla relativa disciplina per i fornitori europei di servizi di crowdfunding.

I fornitori di servizi di crowdfunding dovranno garantire un livello minimo di verifica verso i titolari dei progetti, mentre gli investitori dovranno essere adeguatamente informati sulle condizioni dell’offerta attraverso una comunicazione predisposta sempre dal fornitore.

Il decreto stabilisce alcune semplificazioni per quanto riguarda l’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da Srl, anche in merito agli investitori e agli intermediari:

  • la sottoscrizione può essere effettuata attraverso intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento, che depositano al registro delle imprese una certificazione che attesta la loro titolarità di soci per conto di terzi, entro trenta giorni dalla chiusura dell’offerta;
  • l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore avviene mediante semplice annotazione del trasferimento negli appositi registri;
  • gli intermediari incaricati, su mandato di chi aderisce all’offerta al pubblico delle partecipazioni nella Srl, devono effettuare l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori rilasciando una certificazione su richiesta;
  • gli intermediari devono consentire ai sottoscrittori di alienare le quote, accordando anche la facoltà di richiedere l’intestazione diretta delle quote di pertinenza.

In caso di inadempienze del Regolamento, degli atti o delle norme tecniche ovvero irregolarità nella sottoscrizione di quote tramite piattaforma di crowdfunding, sarà prevista una sanzione amministrativa fino all’importo massimo di 500.000€.

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