In questo caso il tema è il settore alberghiero. Vittima, più di altri settori, dell’epidemia di Covid, le strutture ricettive sono state al centro, sin da subito, di misure palliative come ristori per cercare di non sopperire alla situazione economica attuale.
Una delle misure, già prevista dallo scorso 2020 con il Decreto Liquidità è la rivalutazione, concessa ai soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
Al contrario della disciplina ordinaria in merito alla facoltà di procedere anche scegliendo singoli beni da rivalutare, nel caso del settore alberghiero è possibile agire solo per categoria omogenea.
Ulteriore differenza è la gratuità della disciplina: nella rivalutazione ordinaria la rilevanza fiscale dell’operazione è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 3%. Discorso diverso per gli alberghi, che possono ottenere riconoscimento fiscale dei maggiori valori in maniera del tutto gratuita.
L’intervento dell’Agenzia è stato richiesto per risolvere un quesito inerente l’ammissibilità di alcuni soggetti a tale disciplina. L’istante della Risposta 200 dello scorso 23 marzo 2021 è infatti una Società in accomandita semplice, con codice ATECO 55.1, proprietaria di un immobile strumentale all’attività alberghiera dato in affitto ad una società terza, con la quale non sono presenti altri rapporti intersocietari.
Particolarità del caso esaminato è che la società proprietaria dell’immobile ha mantenuto la gestione degli ammortamenti.
Sulla base delle informazioni prospettate l’Agenzia ha risposto positivamente circa l’accesso alla rivalutazione, richiamando la L. 342/2000 secondo cui avviene una parificazione tra società di capitali e imprese individuali, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
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