La nuova legge di bilancio ha riaperto i termini per effettuare le rivalutazioni dei beni d’impresa, apportando delle modifiche alla precedente legge di bilancio del 2019.
Possono effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa i seguenti soggetti:
residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.
Possono inoltre provvedervi:
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Sono ammesse anche le società e gli enti non residenti, compresi i trust con oggetto esclusivo l’attività commerciale, e le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
La rivalutazione può riguardare esclusivamente beni d’impresa materiali e immateriali che non formano oggetto dell’attività e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Si tratta quindi di:
purché figuranti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018; vengano rivalutate nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (o 31 dicembre 2019, per i soggetti solari).
I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, calcolata sui maggiori valori, pari al:
Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è stata confermata nella misura del 10%.
La legge di Bilancio 2020 ha introdotto la possibilità di rateizzare i versamenti delle imposte sostitutive, a seconda del loro importo complessivo:
I versamenti possono essere eseguiti mediante compensazione.
In linea generale, la rivalutazione ha effetto dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2022 per i soggetti solari).
Per i beni immobili, i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
Circa la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, il maggior valore è riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, e quindi a decorrere dall’esercizio 2023 per i soggetti solari.
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