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RIMBORSO ACCISA SUL GASOLIO IMPIEGATO IN FORZA MOTRICE

  • Chi: Tutti gli operatori di tutti i settori esclusi i servizi e professionisti (in particolare le attività di cui ai seguenti gruppi ATECO : A – Agricoltura, silvicoltura e pesca B – Estrazione di minerali da cave e miniere C – Attività manifatturiere D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F – Costruzioni G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli H – Trasporto e magazzinaggio);
  • Per quali mezzi: tutti i mezzi che producono forza motrice, più in particolare i seguenti mezzi : macchine movimento terra, escavatori,ruspe, bulldozer,dumper, camion da cantiere, frantumatori, trituratori, compressori, motopompe, idrovore, trivelle, macchine per palancole e micropali, perforatrici, vibrofinitrici, gru, rulli compattatori, gru per lo spostamento di container, cippatori, vagli e macchine operatrici, battipista;
  • Valore del rimborso: Per ciascun litro di gasolio, consumato per sviluppare forza motrice, il rimborso è pari al 70% dell’aliquota dell’accisa in vigore (0,6174€ x 70%= 0,432€). L’importo indicativo del rimborso per alcune tipologie di macchine operatrici,
    ipotizzando una riduzione del 25% sul consumo complessivo dovuto al gasolio impiegato per la traslazione, è riportato nella tabella allegata;
  • Investimento necessario: installazione di un contatore fiscale (costo di circa 1.000 Euro a contatore) per ogni mezzo. Ogni contatore può essere dotato di GPS per telelettura e monitoraggio dello stato macchina con storico dati e localizzazione del mezzo;
  • Iter per l’ottenimento del rimborso: Denuncia all’Agenzia delle Dogane, verifica dell’Agenzia delle Dogane presso il sito, compilazione settimanale dei registri fiscali relativi ai contatori (semplificazioni notevoli in caso di telelettura), presentazione bimestrale delle istanze di rimborso. Il credito d’accisa può essere scontato direttamente sulle successive forniture di gasolio;
  • Retroattività istanze: NO

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