Siamo ancora in attesa della pubblicazione del decreto attuativo ufficiale e sono già circolate diverse voci sulla volontà di ampliare il bacino di provenienza degli investimenti, piuttosto che l’indicazione di alcune specifiche operative.
Siamo riusciti a intercettare una bozza del decreto, che dovrebbe contenere almeno le informazioni principali da considerare nell’approccio a questa misura.
Le agevolazioni riguardano due categorie principali di beni:
Per quanto riguarda l’energia, sono inclusi i gruppi di generazione elettrica, i trasformatori, i misuratori, gli impianti per la produzione di calore di processo e i sistemi di stoccaggio (batterie). È importante notare che gli impianti di produzione energetica devono essere dimensionati in base al fabbisogno della struttura produttiva, con una producibilità massima non superiore al 105% dei consumi medi annui.
L’iter per ottenere l’agevolazione è suddiviso in tre fasi principali, gestite attraverso una piattaforma informatica dedicata sul sito del GSE, accessibile tramite SPID.
Per garantire la correttezza dell’operazione, il decreto richiede specifici adempimenti documentali.
Il decreto stabilisce tetti massimi di spesa per gli impianti di produzione di energia.
Ad esempio, per gli impianti fotovoltaici i costi massimi ammissibili variano in base alla potenza (espressa in kWp) e alla tipologia di moduli utilizzati. Per i sistemi di accumulo dell’energia elettrica, il limite è fissato a 900 euro/kWh. Il calcolo del fabbisogno energetico aziendale, necessario per il corretto dimensionamento degli impianti, segue formule specifiche che tengono conto dei consumi di energia elettrica e dei combustibili termici dell’anno precedente.
Il GSE effettua verifiche documentali e controlli per accertare la sussistenza dei requisiti tecnici e la veridicità delle dichiarazioni. Le imprese hanno l’obbligo di conservare tutta la documentazione, comprese fatture e perizie, per dieci anni dal completamento dell’investimento.
Il diritto al beneficio decade se il bene viene venduto o trasferito all’estero durante il periodo di fruizione senza essere sostituito, o in caso di false dichiarazioni e documentazione irregolare. In caso di decadenza, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo indebitamente percepito, con l’aggiunta di interessi e sanzioni.
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