La condizione di difficoltà dell’impresa, può manifestarsi attraverso tre diversi stadi:
Con l’ausilio della disamina proposta da Assonime nella circolare n.19/2019, descriviamo sinteticamente i suddetti concetti.
Con perdita della continuità aziendale ci riferiamo al Principio contabile Oic 11.
Esso prevede, fra i postulati del bilancio, la ‘prospettiva della continuità aziendale’ intesa come ‘la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio’.
Sino a che l’impresa si trova in questa fase, seppur fortemente critica, l’imprenditore può operare, con discrezionalità professionale ed un certo grado di autonomia, senza che ancora si inneschino gli specifici obblighi previsti dal Codice della crisi.
Si verifica invece lo stato di crisi (come indicato nell’art.2, comma1, lett.a del Codice), quando si ha uno ‘stato di difficoltà economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per l’impresa si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici per far regolarmente fronte alle obbligazioni pianificate’.
Più semplicemente, si è di fronte ad una crisi quando l’impresa è palesemente incapace, in prospettiva futura, di far fronte al pagamento dei propri debiti.
Si ha infine insolvenza, quando la condizione dell’impresa si manifesta con ‘inadempimenti i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni’.
L’insolvenza è quindi lo stadio caratterizzato da irreversibilità e permanenza. E’ letteralmente il caso in cui l’impresa manifesta, nel presente, l’impossibilità di soddisfare le obbligazioni con mezzi propri
Si può notare che tra il concetto di perdita della continuità aziendale e quello di crisi, vi sono connotati comuni ed elementi di diversità.
Le due situazioni condividono la derivazione da una visione in chiave prospettica dello stato dell’impresa, ma differiscono nelle tempistiche.
Ulteriore elemento di distinzione, attiene agli indicatori che segnalano la sussistenza di una o dell’altra situazione.
Vogliamo ricordare che l’obbiettivo del Codice è quello di far emergere anticipatamente la Crisi.
Ciò è possibile attraverso l’adozione di specifici strumenti di controllo di gestione interni, che evitano l’azionamento del sistema di allerta che prevede precisi obblighi di segnalazione della crisi di impresa ed il conseguente intervento di un soggetto esterno in assistenza.
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